Art. 22
Soggetti giuridici ammissibili alla partecipazione
In vigore dal 28 apr 2021
Soggetti giuridici ammissibili alla partecipazione
1. Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito e compresi i soggetti giuridici dei paesi terzi non associati o delle organizzazioni internazionali, può partecipare alle azioni nell’ambito del programma, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente regolamento unitamente a eventuali condizioni stabilite nel programma di lavoro o nell’invito a presentare proposte.
2. Tranne in casi debitamente giustificati in cui il programma di lavoro preveda diversamente, i soggetti giuridici che fanno parte di un consorzio sono ammissibili alla partecipazione ad azioni nell’ambito del programma purché il consorzio comprenda:
a)
almeno un soggetto giuridico indipendente stabilito in uno Stato membro; e;
b)
almeno altri due soggetti giuridici indipendenti, ciascuno stabilito in diversi Stati membri o paesi associati.
3. Le azioni di ricerca di frontiera del CER, le azioni del CEI, le azioni di formazione e mobilità e le azioni di cofinanziamento del programma possono essere attuate da uno o più soggetti giuridici, purché uno di questi sia stabilito in uno Stato membro o in un paese associato sulla base di un accordo concluso conformemente all’.
4. Le azioni di coordinamento e sostegno possono essere attuate da uno o più soggetti giuridici, i quali possono essere stabiliti in uno Stato membro, in un paese associato o, in casi eccezionali, in un altro paese terzo.
5. Per le azioni collegate alle risorse strategiche, agli interessi, all’autonomia o alla sicurezza dell’Unione, il programma di lavoro può prevedere che la partecipazione sia limitata ai soggetti giuridici stabiliti solo negli Stati membri o ai soggetti giuridici stabiliti in paesi associati o altri paesi terzi specificati in aggiunta agli Stati membri. Ogni limitazione della partecipazione dei soggetti giuridici stabiliti in paesi associati che sono membri del SEE deve essere conforme ai termini e alle condizioni dell’accordo sullo Spazio economico europeo. Per motivi debitamente giustificati ed eccezionali, al fine di garantire la tutela degli interessi strategici dell’Unione e dei suoi Stati membri, il programma di lavoro può anche escludere da singoli inviti a presentare proposte la partecipazione di soggetti giuridici stabiliti nell’Unione o in paesi associati direttamente o indirettamente controllati da paesi terzi non associati o da soggetti giuridici di paesi terzi non associati, o subordinare la loro partecipazione alle condizioni stabilite nel programma di lavoro.
6. Ove opportuno e debitamente giustificato, il programma di lavoro può prevedere criteri di ammissibilità aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti ai paragrafi da 2 a 5, per tenere conto di esigenze politiche specifiche o della natura e degli obiettivi dell’azione, ivi compresi il numero di soggetti giuridici, la tipologia dei soggetti giuridici e il luogo di stabilimento.
7. Per le azioni che beneficiano di contributi a norma dell’, paragrafo 5, la partecipazione è limitata a un solo soggetto giuridico stabilito nella giurisdizione dell’autorità di gestione delegante, se non diversamente convenuto con l’autorità di gestione stessa.
8. Ove indicato nel programma di lavoro, il JRC può partecipare alle azioni.
9. Il JRC, le organizzazioni internazionali europee di ricerca e i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell’Unione sono considerati stabiliti in uno Stato membro diverso da quelli in cui sono stabiliti gli altri soggetti giuridici partecipanti all’azione.
10. Per le azioni di ricerca di frontiera del CER e le azioni di formazione e mobilità e ove previsto dal programma di lavoro, le organizzazioni internazionali con sede in uno Stato membro o in un paese associato sono considerate stabilite in tale Stato membro o paese associato. Per altre parti del programma, le organizzazioni internazionali diverse dalle organizzazioni internazionali europee di ricerca si considerano stabilite in un paese terzo non associato.
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