Art. 2

Definizioni

In vigore dal 28 apr 2021
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1) «infrastrutture di ricerca»: le strutture che forniscono risorse e servizi usati dalle comunità di ricerca per condurre ricerca e stimolare l’innovazione nei rispettivi settori, comprese le risorse umane associate, le attrezzature o serie di strumenti principali; le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o infrastrutture di dati scientifici; i sistemi di dati e calcolo, le reti di comunicazione e qualsiasi altra infrastruttura di natura unica e accessibile a utenti esterni, essenziale per raggiungere l’eccellenza nel settore della R&I; se del caso, esse possono essere utilizzate al di là dell’ambito della ricerca, ad esempio per scopi educativi o di servizio pubblico e possono essere «ubicate in un unico sito», «virtuali» o «distribuite»; 2) «strategia di specializzazione intelligente»: le strategie di innovazione nazionali o regionali che definiscono le priorità allo scopo di creare un vantaggio competitivo sviluppando i loro punti di forza in materia di R&I e accordandoli alle esigenze imprenditoriali, al fine di rispondere alle opportunità emergenti e agli sviluppi del mercato in modo coerente, evitando nel contempo la duplicazione e la frammentazione degli sforzi, comprese quelle che assumono la forma di un quadro politico strategico per la R&I nazionale o regionale o sono incluse in tale quadro, e soddisfano la condizione abilitante stabilita nelle pertinenti disposizioni del regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027; 3) «partenariato europeo»: un’iniziativa, preparata coinvolgendo sin dall’inizio gli Stati membri e i paesi associati, con la quale l’Unione assieme ai partner del settore pubblico o privato (quali l’industria, le università, le organizzazioni di ricerca, gli organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico a livello locale, regionale, nazionale o internazionale e le organizzazioni della società civile, incluse le fondazioni e le ONG) si impegna a sostenere congiuntamente lo sviluppo e l’attuazione di un programma di attività di R&I, comprese quelle relative allo sfruttamento commerciale o all’adozione di politiche o normative; 4) «accesso aperto»: l’accesso online offerto gratuitamente all’utente finale ai prodotti della ricerca derivanti dalle azioni nell’ambito del programma, conformemente all’ e all’, paragrafo 3; 5) «scienza aperta»: un approccio al processo scientifico basato su cooperazione, strumenti e diffusione della conoscenza aperti e comprensivo degli elementi elencati all’; 6) «missione»: un portafoglio di attività di R&I improntate all’eccellenza e finalizzate a conseguire un impatto in tutte le discipline e i settori, volte a: i) conseguire entro un periodo prestabilito un obiettivo misurabile che non si potrebbe ottenere mediante singole azioni; ii) conseguire un impatto sulla società e sulla definizione delle politiche tramite la scienza e la tecnologia; e iii) presentare un interesse per una parte significativa della popolazione europea e per ampie fasce di cittadini europei; 7) «appalti precommerciali»: appalti di servizi di ricerca e di sviluppo che prevedono la condivisione dei rischi e dei benefici alle condizioni di mercato e lo sviluppo competitivo per fasi, in cui è prevista una chiara separazione dei servizi di ricerca e di sviluppo appaltati dalla fase di commercializzazione dei prodotti finali; 8) «appalti pubblici per soluzioni innovative»: una procedura d’appalto in cui le amministrazioni aggiudicatrici agiscono come clienti di lancio di beni e servizi innovativi che non sono ancora disponibili su base commerciale a larga scala e che può includere prove di conformità; 9) «diritti di accesso»: i diritti di utilizzare risultati o conoscenze preesistenti alle condizioni stabilite conformemente al presente regolamento; 10) «conoscenze preesistenti»: i dati, le competenze o le informazioni, di qualsiasi forma o natura tangibile o intangibile, compresi i diritti quali i diritti di proprietà intellettuale, che sono: i) detenuti dai beneficiari prima della loro adesione a una data azione; e ii) identificati dai beneficiari in un accordo scritto e necessari per attuare l’azione o sfruttarne i risultati; 11) «diffusione»: la comunicazione al pubblico dei risultati con qualsiasi modalità adeguata, oltre alla tutela e allo sfruttamento dei risultati, ivi comprese le pubblicazioni scientifiche su qualsiasi supporto; 12) «sfruttamento»: l’utilizzazione dei risultati in ulteriori attività di R&I diverse da quelle rientranti nell’azione in questione, compreso, tra l’altro, lo sfruttamento commerciale, ad esempio al fine di progettare, creare, fabbricare e commercializzare un prodotto o un processo o per creare e prestare un servizio o per attività di standardizzazione; 13) «condizioni eque e ragionevoli»: condizioni appropriate, comprese eventuali condizioni finanziarie o condizioni a titolo gratuito, tenendo conto delle circostanze specifiche della richiesta di accesso, ad esempio il valore reale o potenziale dei risultati o delle conoscenze preesistenti di cui si chiede l’accesso e/o la portata, la durata o ogni altra caratteristica dello sfruttamento previsto; 14) «organismo di finanziamento»: un ente o un’organizzazione di cui all’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario, cui la Commissione ha affidato compiti di esecuzione del bilancio nell’ambito del programma; 15) «organizzazione internazionale di ricerca europea»: un’organizzazione internazionale i cui membri sono per la maggior parte Stati membri o paesi associati e il cui obiettivo principale è promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica in Europa; 16) «soggetto giuridico»: una persona fisica o una persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto dell’Unione, nazionale o internazionale, dotata di personalità giuridica e della capacità di agire a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o un’entità non avente personalità giuridica di cui all’articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario; 17) «paesi oggetto dell’ampliamento» o «paesi con basse prestazioni in materia di R&I»: i paesi in cui è necessario che i soggetti giuridici siano stabiliti per essere riconoscibili come coordinatori nell’ambito della componente «Ampliamento della partecipazione e diffusione dell’eccellenza» della parte «Ampliamento della partecipazione e rafforzamento del SER» del programma; gli Stati membri interessati sono Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Estonia, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia e Slovenia per l’intera durata del programma; per i paesi associati, l’elenco dei paesi ammissibili quale definito sulla base di un indicatore e pubblicato nel programma di lavoro. Anche i soggetti giuridici delle regioni ultraperiferiche secondo la definizione dell’articolo 349 TFUE sono pienamente ammissibili come coordinatori nel quadro di questa componente; 18) «soggetto giuridico senza scopo di lucro»: un soggetto giuridico che per forma giuridica non ha scopo di lucro o ha l’obbligo giuridico o statutario di non distribuire profitti ai propri azionisti o singoli membri; 19) «piccole e medie imprese» o «PMI»: microimprese, piccole o medie imprese quali definite all’ dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE (27) della Commissione; 20) «piccola impresa a media capitalizzazione»: un’entità che non è una PMI e ha fino a 499 dipendenti, calcolati conformemente agli articoli da 3 a 6 dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE; 21) «risultati»: qualsiasi effetto tangibile o intangibile di una data azione, per esempio dati, competenze o informazioni, indipendentemente dalla forma o natura, che possano o no essere protetti, nonché qualsiasi diritto ad essi collegato, ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale; 22) «prodotti della ricerca»: risultati prodotti da una data azione cui è possibile dare accesso sotto forma di pubblicazioni scientifiche, dati o altri risultati e processi ingegnerizzati quali software, algoritmi, protocolli e quaderni di laboratorio elettronici; 23) «marchio di eccellenza»: un marchio di qualità attribuito alle proposte che superano tutte le soglie di valutazione stabilite nel programma di lavoro, ma non hanno potuto essere finanziate a causa della dotazione di bilancio insufficiente attribuita all’invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro e tuttavia potrebbero beneficiare del sostegno a titolo di altre fonti di finanziamento dell’Unione o nazionali; 24) «piano strategico di R&I»: un atto di esecuzione che definisce una strategia per la realizzazione dei contenuti del programma di lavoro per un periodo massimo di quattro anni, a seguito di un ampio processo di consultazione obbligatoria di molteplici portatori di interessi, e specifica le priorità, le tipologie di intervento e le forme di attuazione adeguate da utilizzare; 25) «programma di lavoro»: un documento adottato dalla Commissione per l’attuazione del programma specifico conformemente all’ della decisione (UE) 2021/764 o un documento equivalente, in termini di contenuti e struttura, adottato da un organismo di finanziamento; 26) «contratto»: un accordo concluso dalla Commissione o il pertinente organismo di finanziamento con un soggetto giuridico che attua un’azione di innovazione e diffusione sul mercato e beneficia di un finanziamento misto di Orizzonte Europa o di un finanziamento misto del CEI; 27) «anticipo rimborsabile»: la parte di un finanziamento misto di Orizzonte Europa o di un finanziamento misto del CEI che corrisponde a un prestito ai sensi del titolo X del regolamento finanziario, ma è concesso direttamente dall’Unione, senza scopo di lucro, per coprire i costi delle attività corrispondenti a un’azione di innovazione, che il beneficiario è tenuto a rimborsare all’Unione alle condizioni previste dal contratto; 28) «informazioni classificate»: informazioni classificate dell’Unione europea, quali definite all’ della decisione (UE, Euratom) 2015/444, nonché informazioni classificate degli Stati membri, dei paesi terzi con i quali l’Unione ha concluso un accordo in materia di sicurezza e delle organizzazioni internazionali con le quali l’Unione ha concluso un accordo in materia di sicurezza; 29) «operazione di finanziamento misto»: un’azione sostenuta dal bilancio dell’Unione, anche nell’ambito di un meccanismo o una piattaforma di finanziamento misto quali definiti all’, punto 6), del regolamento finanziario, che combina forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell’Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori; 30) «finanziamento misto di Orizzonte Europa»: un sostegno finanziario concesso a un programma che realizzi un’azione di innovazione e diffusione sul mercato, costituito da una combinazione specifica di una sovvenzione o di un anticipo rimborsabile e una partecipazione al capitale o qualsiasi altra forma di sostegno rimborsabile; 31) «finanziamento misto del CEI»: un sostegno finanziario diretto concesso a titolo del CEI a favore di un’azione di innovazione e diffusione sul mercato, costituito da una specifica combinazione di una sovvenzione o di un anticipo rimborsabile e una partecipazione al capitale o qualsiasi altra forma di sostegno rimborsabile; 32) «azione di ricerca e innovazione»: un’azione che consiste essenzialmente in attività volte a creare nuove conoscenze o esaminare la fattibilità di una tecnologia, un prodotto, un processo, un servizio o una soluzione nuovi o migliorati. Può comprendere la ricerca di base e applicata, lo sviluppo e l’integrazione tecnologici, la prova, la dimostrazione e la convalida di prototipi su scala ridotta in laboratorio o ambiente simulato; 33) «azione di innovazione»: un’azione che consiste essenzialmente in attività destinate direttamente alla produzione di piani e progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati e possono comprendere la creazione di prototipi, il collaudo, la dimostrazione, i progetti pilota, la convalida dei prodotti su larga scala e le prime applicazioni commerciali; 34) «azione di ricerca di frontiera del CER»: un’azione di ricerca privilegiata basata sull’iniziativa dei ricercatori principali, compresa la verifica concettuale del CER, ospitata da un singolo beneficiario o da più beneficiari che ricevono finanziamenti dal Consiglio europeo della ricerca (CER); 35) «azione di formazione e mobilità»: un’azione volta a migliorare le competenze, le conoscenze e le prospettive di carriera dei ricercatori, sulla base della mobilità tra paesi e, se pertinente, tra settori o discipline; 36) «azione di cofinanziamento del programma»: un’azione che fornisce il cofinanziamento pluriennale di un programma di attività istituito o attuato da soggetti giuridici che gestiscono o finanziano programmi di R&I, diversi dagli organismi di finanziamento dell’Unione; tale programma può sostenere attività di rete e coordinamento, azioni di ricerca, innovazione e pilota, azioni di innovazione e diffusione sul mercato, azioni di formazione e mobilità, sensibilizzazione e comunicazione, diffusione e sfruttamento, e fornire qualsiasi forma di sostegno finanziario pertinente, come sovvenzioni, premi e appalti nonché finanziamenti misti di Orizzonte Europa o una loro combinazione. L’azione di cofinanziamento del programma può essere attuata direttamente da tali soggetti giuridici o da terzi per loro conto; 37) «azione relativa agli appalti precommerciali»: un’azione che può avere per finalità primaria gli appalti precommerciali attuati da beneficiari che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori; 38) «azione relativa agli appalti pubblici per soluzioni innovative»: un’azione che ha come finalità primaria la realizzazione di appalti pubblici congiunti o coordinati per le soluzioni innovative attuati da beneficiari che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori; 39) «azione di coordinamento e sostegno»: un’azione che contribuisce agli obiettivi del programma, escluse le attività di R&I, salvo quando intraprese nell’ambito della componente «Ampliamento della partecipazione e diffusione dell’eccellenza» della parte «Ampliamento della partecipazione e rafforzamento del SER», e un coordinamento dal basso verso l’alto senza il cofinanziamento delle attività di ricerca da parte dell’Unione che consente la cooperazione tra i soggetti giuridici degli Stati membri e dei paesi associati al fine di rafforzare il SER; 40) «premio di incentivo»: un premio volto a stimolare investimenti in una determinata direzione specificando un obiettivo prima dell’esecuzione del lavoro; 41) «premio di riconoscimento»: un premio volto a premiare i risultati ottenuti e gli eccezionali lavori svolti; 42) «azione di innovazione e diffusione sul mercato»: un’azione che incorpora un’azione di innovazione e altre attività necessarie per diffondere un’innovazione sul mercato, compresa l’espansione delle imprese, fornendo finanziamenti misti di Orizzonte Europa o finanziamenti misti del CEI; 43) «azioni indirette»: le attività di R&I cui l’Unione fornisce sostegno finanziario e che sono intraprese dai partecipanti; 44) «azioni dirette»: le attività di R&I intraprese dalla Commissione tramite il JRC; 45) «appalto»: un appalto quale definito all’, punto 49), del regolamento finanziario; 46) «entità affiliata»: un’entità quale definita all’articolo 187, paragrafo 1, del regolamento finanziario; 47) «ecosistema di innovazione»: un ecosistema che riunisce a livello dell’Unione attori o soggetti che hanno come obiettivo operativo lo sviluppo tecnologico e l’innovazione; vi rientrano le relazioni tra risorse materiali (ad esempio fondi, attrezzature e strutture), soggetti istituzionali (ad esempio istituti di istruzione superiore e servizi di sostegno, organizzazioni per la ricerca e la tecnologia, imprese, investitori di capitale di rischio e intermediari finanziari) e soggetti a livello nazionale, regionale e locale responsabili della definizione delle politiche e dei finanziamenti. 48) «retribuzione basata sul progetto»: una retribuzione che è legata alla partecipazione di una persona al progetto, rientra nelle pratiche abituali del beneficiario in materia di retribuzione ed è pagata sistematicamente.
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