Art. 24
Recupero del contributo finanziario
In vigore dal 28 apr 2021
Recupero del contributo finanziario
1. Qualora il costo effettivo del pacchetto coordinato sia inferiore all’importo del contributo finanziario di cui all’, la Commissione recupera l’importo corrispondente dopo avere dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni.
2. Se, dopo avere svolto le necessarie verifiche, la Commissione giunge alla conclusione che lo Stato membro è venuto meno agli obblighi enunciati nella decisione di concessione del contributo finanziario o non si è conformato agli obblighi a esso incombenti in virtù dell’, paragrafo 1, essa dà allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni.
Laddove non sia stato raggiunto un accordo, la Commissione, entro dodici mesi dalla ricezione delle osservazioni dello Stato membro, adotta una decisione di procedere alle necessarie rettifiche finanziarie, annullando in tutto o in parte il contributo finanziario del FEG alla misura in questione.
Lo Stato membro interessato recupera le somme indebitamente versate in seguito a irregolarità e se la somma non è rimborsata dallo Stato membro richiedente entro il termine stabilito si applicano interessi di mora.
Storico versioni
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