Art. 23
Gestione e controllo finanziario
In vigore dal 28 apr 2021
Gestione e controllo finanziario
1. Fatta salva la responsabilità della Commissione in materia di esecuzione del bilancio generale dell’Unione, gli Stati membri sono responsabili della gestione delle misure che beneficiano del sostegno del FEG nonché del controllo finanziario di tali misure. A tal fine essi provvedono almeno a:
a)
verificare che i meccanismi di gestione e di controllo siano posti in essere e applicati in modo tale da garantire un utilizzo efficace e corretto dei fondi dell’Unione, conformemente al principio della sana gestione finanziaria;
b)
garantire che la trasmissione dei dati di sorveglianza sia un requisito obbligatorio nei contratti con gli organismi responsabili dell’esecuzione di pacchetti coordinati;
c)
verificare la corretta esecuzione delle misure finanziate;
d)
garantire che le spese finanziate si basino su documenti giustificativi verificabili e siano legittime e regolari;
e)
prevenire, individuare e correggere le irregolarità, comprese le frodi, e recuperare le somme indebitamente versate, eventualmente aumentate degli interessi di mora.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione le irregolarità, comprese le frodi, di cui alla lettera e) del primo comma.
2. Gli Stati membri assicurano la legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione e adottano tutte le azioni necessarie per prevenire, rilevare, rettificare e segnalare le irregolarità, comprese le frodi. Tali azioni comprendono la raccolta di informazioni sui titolari effettivi dei destinatari dei finanziamenti, conformemente all’allegato XVII del regolamento recante disposizioni comuni per gli anni 2021-2027. Le norme relative alla raccolta e al trattamento di tali dati sono conformi alle norme applicabili in materia di protezione dei dati. La Commissione, l’OLAF e la Corte dei conti dispongono dell’accesso necessario a tali informazioni.
3. Ai fini dell’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento finanziario, gli Stati membri individuano gli organismi responsabili della gestione e del controllo delle misure sostenute dal FEG. Al momento della presentazione della relazione finale di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento, tali organismi comunicano alla Commissione le informazioni di cui all’articolo 63, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento finanziario relative all’attuazione del contributo finanziario.
Qualora le autorità designate a norma del regolamento (UE) n. 1309/2013 abbiano fornito sufficienti garanzie in ordine alla legittimità, regolarità e corretta contabilizzazione dei pagamenti, lo Stato membro interessato può notificare alla Commissione che tali autorità sono confermate nell’ambito del presente regolamento. Nell’effettuare tale notificazione, tale Stato membro indica le autorità confermate e le relative funzioni.
4. Qualora sia accertata un’irregolarità, gli Stati membri apportano le necessarie rettifiche finanziarie. Tali rettifiche consistono nell’annullare in tutto o in parte il contributo finanziario. Gli Stati membri recuperano le somme indebitamente versate in seguito all’individuazione di un’irregolarità e le rimborsano alla Commissione. Se la somma non è rimborsata dallo Stato membro interessato entro il termine stabilito, si applicano interessi di mora.
5. Nell’esercizio della sua responsabilità in materia di esecuzione del bilancio generale dell’Unione, la Commissione adotta ogni misura necessaria per verificare che le azioni finanziate siano realizzate nel rispetto del principio della sana gestione finanziaria. Spetta allo Stato membro interessato garantire l’esistenza e il corretto funzionamento dei sistemi di gestione e controllo. La Commissione verifica l’esistenza di tali sistemi.
A tale scopo, fatte salve le competenze della Corte dei conti o i controlli effettuati dallo Stato membro conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, possono essere effettuati da funzionari o agenti della Commissione controlli in loco, anche a campione, sulle misure finanziate dal FEG, con un preavviso minimo di 12 giorni lavorativi. La Commissione ne informa lo Stato membro interessato in modo da ottenere tutta l’assistenza necessaria. Possono partecipare a tali controlli anche funzionari o agenti dello Stato membro interessato.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per integrare il paragrafo 1, lettera e), stabilendo i criteri per la definizione dei casi di irregolarità da segnalare e i dati da fornire.
7. Al fine di assicurare condizioni uniformi per l’attuazione del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il formato da usare per la segnalazione delle irregolarità.
Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2.
8. Gli Stati membri garantiscono che tutti i documenti giustificativi riguardanti le spese sostenute siano mantenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei conti per un periodo di tre anni dalla chiusura del contributo finanziario ricevuto dal FEG.
Storico versioni
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