Art. 7
Fornitori di servizi U-space
In vigore dal 22 apr 2021
Fornitori di servizi U-space
1. I servizi U-space sono forniti da persone fisiche o giuridiche certificate come fornitori di servizi U-space conformemente al capo V.
2. I fornitori di servizi U-space sono responsabili della fornitura agli operatori UAS dei servizi U-space di cui all’, paragrafi 2 e 3, durante tutte le fasi delle operazioni in un determinato spazio aereo U-space.
3. I fornitori di servizi U-space definiscono con i fornitori di servizi di traffico aereo modalità atte a garantire l’adeguato coordinamento delle attività, nonché lo scambio delle informazioni e dei dati operativi pertinenti conformemente all’allegato V.
4. I fornitori di servizi U-space trattano i dati sul traffico aereo senza discriminazioni, restrizioni o interferenze, indipendentemente dal loro mittente o ricevente, dal loro contenuto, applicazione o servizio o dall’apparecchiatura terminale.
5. I fornitori di servizi U-space:
a)
scambiano tra loro tutte le informazioni pertinenti per la fornitura sicura di servizi U-space;
b)
aderiscono a un protocollo di comunicazione comune sicuro, aperto e interoperabile, e utilizzano le informazioni più recenti rese disponibili conformemente all’allegato II;
c)
garantiscono che le informazioni siano scambiate nel rispetto dei requisiti in materia di qualità, latenza e protezione dei dati stabiliti all’allegato III;
d)
garantiscono l’accesso alle informazioni scambiate e la necessaria protezione delle stesse.
6. I fornitori di servizi U-space riferiscono quanto segue all’autorità competente:
a)
l’avvio delle operazioni dopo il ricevimento del certificato di cui all’;
b)
la cessazione e la successiva ripresa delle operazioni, se applicabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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