Art. 7

Fornitori di servizi U-space

In vigore dal 22 apr 2021
Fornitori di servizi U-space 1.   I servizi U-space sono forniti da persone fisiche o giuridiche certificate come fornitori di servizi U-space conformemente al capo V. 2.   I fornitori di servizi U-space sono responsabili della fornitura agli operatori UAS dei servizi U-space di cui all’, paragrafi 2 e 3, durante tutte le fasi delle operazioni in un determinato spazio aereo U-space. 3.   I fornitori di servizi U-space definiscono con i fornitori di servizi di traffico aereo modalità atte a garantire l’adeguato coordinamento delle attività, nonché lo scambio delle informazioni e dei dati operativi pertinenti conformemente all’allegato V. 4.   I fornitori di servizi U-space trattano i dati sul traffico aereo senza discriminazioni, restrizioni o interferenze, indipendentemente dal loro mittente o ricevente, dal loro contenuto, applicazione o servizio o dall’apparecchiatura terminale. 5.   I fornitori di servizi U-space: a) scambiano tra loro tutte le informazioni pertinenti per la fornitura sicura di servizi U-space; b) aderiscono a un protocollo di comunicazione comune sicuro, aperto e interoperabile, e utilizzano le informazioni più recenti rese disponibili conformemente all’allegato II; c) garantiscono che le informazioni siano scambiate nel rispetto dei requisiti in materia di qualità, latenza e protezione dei dati stabiliti all’allegato III; d) garantiscono l’accesso alle informazioni scambiate e la necessaria protezione delle stesse. 6.   I fornitori di servizi U-space riferiscono quanto segue all’autorità competente: a) l’avvio delle operazioni dopo il ricevimento del certificato di cui all’; b) la cessazione e la successiva ripresa delle operazioni, se applicabile.
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