Art. 6

Operatori UAS

In vigore dal 22 apr 2021
Operatori UAS 1.   Quando effettuano operazioni nello spazio aereo U-space gli operatori UAS: a) garantiscono che gli UAS oggetto delle operazioni nello spazio aereo U-space soddisfino i requisiti in termini di capacità e prestazioni definiti in conformità all’, paragrafo 4, lettera a); b) garantiscono che nel corso delle operazioni siano utilizzati i necessari servizi U-space di cui all’, paragrafi 2 e 3, e che i relativi requisiti siano soddisfatti; c) rispettano le condizioni operative e le restrizioni dello spazio aereo applicabili di cui all’, paragrafo 4, lettera c). 2.   Gli operatori UAS possono fornire servizi U-space a loro stessi. Sono in tal caso considerati fornitori di servizi U-space ai fini del presente regolamento. 3.   Prima di poter effettuare operazioni nello spazio aereo U-space, gli operatori UAS soddisfano i requisiti del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, tra cui, ove pertinente, essere titolari di un’autorizzazione operativa o di un certificato rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di immatricolazione e rispettare le limitazioni operative stabilite da uno Stato membro in qualsiasi zona geografica UAS. 4.   Prima di ogni singolo volo l’operatore UAS presenta una richiesta di autorizzazione di volo UAS al proprio fornitore di servizi U-space attraverso il servizio di autorizzazione di volo UAS di cui all’, in conformità all’allegato IV. 5.   Quanto è pronto a iniziare il volo, l’operatore UAS richiede al fornitore di servizi U-space l’attivazione dell’autorizzazione di volo UAS. Al ricevimento della conferma dell’attivazione dell’autorizzazione di volo UAS da parte del fornitore di servizi U-space, l’operatore ha facoltà di iniziare il suo volo. 6.   Gli operatori UAS rispettano l’autorizzazione di volo UAS, comprese le soglie di deviazione dall’autorizzazione di cui all’, paragrafo 2, lettera d), e qualsiasi modifica di tale autorizzazione. Il fornitore di servizi U-space può introdurre modifiche all’autorizzazione durante tutte le fasi del volo e, in tal caso, informa gli operatori UAS in merito. 7.   Se non riescono a rispettare le soglie di deviazione dall’autorizzazione di volo UAS di cui all’, paragrafo 2, lettera d), gli operatori UAS richiedono una nuova autorizzazione di volo UAS. 8.   Gli operatori UAS prevedono misure e procedure di contingenza. Gli operatori UAS mettono a disposizione le loro misure e procedure di contingenza ai fornitori di servizi U-space.
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Operatori UAS (Art. 6 Regolamento (UE) 2021/664) — Testo vigente | Portale Normativo