Art. 3

Spazio aereo U-space

In vigore dal 22 apr 2021
Spazio aereo U-space 1.   Se gli Stati membri designano uno spazio aereo U-space per motivi di sicurezza, anche in termini di security, tutela della riservatezza o dell’ambiente, tale designazione è supportata da una valutazione dei rischi dello spazio aereo. 2.   Tutte le operazioni UAS nello spazio aereo U-space sono subordinate, quanto meno, ai seguenti servizi U-space obbligatori: a) il servizio di identificazione di rete di cui all’; b) il servizio di geo-consapevolezza di cui all’; c) il servizio di autorizzazione di volo UAS di cui all’; d) il servizio di informazioni di traffico di cui all’. 3.   Sulla base della valutazione dei rischi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono richiedere, per ogni spazio aereo U-space, ulteriori servizi U-space selezionati tra i servizi di cui agli . 4.   Sulla base della valutazione dei rischi di cui al paragrafo 1 e avvalendosi dei criteri di cui all’allegato I, gli Stati membri determinano, per ogni spazio aereo U-space: a) le capacità e i requisiti di prestazione degli UAS; b) i requisiti di prestazione dei servizi U-space; c) le condizioni operative e le restrizioni dello spazio aereo applicabili. 5.   Gli Stati membri concedono ai fornitori di servizi U-space l’accesso ai dati pertinenti, se necessario per l’applicazione del presente regolamento, per quanto riguarda i seguenti elementi: a) il sistema di immatricolazione degli operatori UAS, di cui all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, dello Stato membro in cui i fornitori di servizi U-space offrono i loro servizi; b) i sistemi di immatricolazione degli operatori UAS di altri Stati membri attraverso il repertorio di informazioni di cui all’articolo 74 del regolamento (UE) 2018/1139. 6.   Gli Stati membri rendono disponibili tutte le informazioni sullo spazio aereo U-space in conformità all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/947, nonché attraverso il loro servizio di informazioni aeronautiche. 7.   Se decidono di istituire uno spazio aereo U-space transfrontaliero, gli Stati membri decidono congiuntamente in merito a: a) la designazione dello spazio aereo U-space transfrontaliero; b) la fornitura di servizi U-space transfrontalieri; c) la fornitura di servizi comuni di informazione transfrontalieri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2021:664:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo