Art. 12
Servizio di informazione metereologica
In vigore dal 22 apr 2021
Servizio di informazione metereologica
1. Nell’erogare un servizio di informazione meteorologica i fornitori di servizi U-space:
a)
rilevano i dati meteorologici, forniti da fonti affidabili, per mantenere la sicurezza e assistere gli altri servizi U-space nelle decisioni operative;
b)
forniscono all’operatore UAS previsioni meteorologiche e informazioni sulle condizioni meteorologiche in essere prima o durante il volo.
2. Il servizio di informazione meteorologica comprende quanto meno:
a)
la direzione del vento misurata in senso orario dal nord vero e la velocità in metri al secondo, comprese le raffiche;
b)
l’altezza del più basso strato di copertura parziale o totale in centinaia di piedi dal livello del suolo;
c)
la visibilità in metri e chilometri;
d)
la temperatura e il punto di rugiada;
e)
gli indicatori di attività convettiva e precipitazioni;
f)
il luogo e l’orario dell’osservazione, o gli orari e i luoghi per cui sono valide le previsioni;
g)
il QNH appropriato con la localizzazione geografica della sua applicabilità.
3. I fornitori di servizi U-space trasmettono informazioni meteorologiche aggiornate e affidabili a sostegno dell’esercizio di UAS.
Storico versioni
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