Art. 12 · Servizio di informazione metereologica

Art. 12

Servizio di informazione metereologica

In vigore dal 22 apr 2021
Servizio di informazione metereologica 1.   Nell’erogare un servizio di informazione meteorologica i fornitori di servizi U-space: a) rilevano i dati meteorologici, forniti da fonti affidabili, per mantenere la sicurezza e assistere gli altri servizi U-space nelle decisioni operative; b) forniscono all’operatore UAS previsioni meteorologiche e informazioni sulle condizioni meteorologiche in essere prima o durante il volo. 2.   Il servizio di informazione meteorologica comprende quanto meno: a) la direzione del vento misurata in senso orario dal nord vero e la velocità in metri al secondo, comprese le raffiche; b) l’altezza del più basso strato di copertura parziale o totale in centinaia di piedi dal livello del suolo; c) la visibilità in metri e chilometri; d) la temperatura e il punto di rugiada; e) gli indicatori di attività convettiva e precipitazioni; f) il luogo e l’orario dell’osservazione, o gli orari e i luoghi per cui sono valide le previsioni; g) il QNH appropriato con la localizzazione geografica della sua applicabilità. 3.   I fornitori di servizi U-space trasmettono informazioni meteorologiche aggiornate e affidabili a sostegno dell’esercizio di UAS.
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