Art. 3
Spazio aereo U-space
In vigore dal 22 apr 2021
Spazio aereo U-space
1. Se gli Stati membri designano uno spazio aereo U-space per motivi di sicurezza, anche in termini di security, tutela della riservatezza o dell’ambiente, tale designazione è supportata da una valutazione dei rischi dello spazio aereo.
2. Tutte le operazioni UAS nello spazio aereo U-space sono subordinate, quanto meno, ai seguenti servizi U-space obbligatori:
a)
il servizio di identificazione di rete di cui all’;
b)
il servizio di geo-consapevolezza di cui all’;
c)
il servizio di autorizzazione di volo UAS di cui all’;
d)
il servizio di informazioni di traffico di cui all’.
3. Sulla base della valutazione dei rischi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono richiedere, per ogni spazio aereo U-space, ulteriori servizi U-space selezionati tra i servizi di cui agli .
4. Sulla base della valutazione dei rischi di cui al paragrafo 1 e avvalendosi dei criteri di cui all’allegato I, gli Stati membri determinano, per ogni spazio aereo U-space:
a)
le capacità e i requisiti di prestazione degli UAS;
b)
i requisiti di prestazione dei servizi U-space;
c)
le condizioni operative e le restrizioni dello spazio aereo applicabili.
5. Gli Stati membri concedono ai fornitori di servizi U-space l’accesso ai dati pertinenti, se necessario per l’applicazione del presente regolamento, per quanto riguarda i seguenti elementi:
a)
il sistema di immatricolazione degli operatori UAS, di cui all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, dello Stato membro in cui i fornitori di servizi U-space offrono i loro servizi;
b)
i sistemi di immatricolazione degli operatori UAS di altri Stati membri attraverso il repertorio di informazioni di cui all’articolo 74 del regolamento (UE) 2018/1139.
6. Gli Stati membri rendono disponibili tutte le informazioni sullo spazio aereo U-space in conformità all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/947, nonché attraverso il loro servizio di informazioni aeronautiche.
7. Se decidono di istituire uno spazio aereo U-space transfrontaliero, gli Stati membri decidono congiuntamente in merito a:
a)
la designazione dello spazio aereo U-space transfrontaliero;
b)
la fornitura di servizi U-space transfrontalieri;
c)
la fornitura di servizi comuni di informazione transfrontalieri.
Storico versioni
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