Art. 17
Infezione da Bonamia exitiosa
In vigore dal 15 apr 2021
Infezione da
Bonamia exitiosa
1. Nell’allegato XVI, parte I, sono elencati:
a)
gli Stati membri in cui l’intero territorio ha lo status di indenne da malattia per l’infezione da Bonamia exitiosa;
b)
le zone o i compartimenti degli Stati membri in cui oltre il 75 % del territorio dello Stato membro ha lo status di indenne da malattia per l’infezione da Bonamia exitiosa; e
c)
le zone o i compartimenti degli Stati membri aventi lo status di indenne da malattia per l’infezione da Bonamia exitiosa in cui il bacino idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro è condiviso con un altro Stato membro o con un paese terzo.
2. Nell’allegato XVI, parte II, sono elencati:
a)
gli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’infezione da Bonamia exitiosa che contempla l’intero territorio;
b)
le zone e i compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’infezione da Bonamia exitiosa che contempla oltre il 75 % del territorio dello Stato membro; e
c)
le zone e i compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’infezione da Bonamia exitiosa in cui il bacino idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro è condiviso con un altro Stato membro o con un paese terzo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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