Art. 16
Infezione da Marteilia refringens
In vigore dal 15 apr 2021
Infezione da
Marteilia refringens
1. Nell’allegato XV, parte I, sono elencati:
a)
gli Stati membri in cui l’intero territorio ha lo status di indenne da malattia per l’infezione da Marteilia refringens;
b)
le zone o i compartimenti degli Stati membri in cui oltre il 75 % del territorio dello Stato membro ha lo status di indenne da malattia per l’infezione da Marteilia refringens; e
c)
le zone o i compartimenti degli Stati membri aventi lo status di indenne da malattia per l’infezione da Marteilia refringens in cui il bacino idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro è condiviso con un altro Stato membro o con un paese terzo.
2. Nell’allegato XV, parte II, sono elencati:
a)
gli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’infezione da Marteilia refringens che contempla l’intero territorio;
b)
le zone e i compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’infezione da Marteilia refringens che contempla oltre il 75 % del territorio dello Stato membro; e
c)
le zone e i compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’infezione da Marteilia refringens in cui il bacino idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro è condiviso con un altro Stato membro o con un paese terzo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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