Art. 19
Infezione da virus della sindrome dei punti bianchi (WSSV)
In vigore dal 15 apr 2021
Infezione da virus della sindrome dei punti bianchi (WSSV)
1. Nell’allegato XVIII, parte I, sono elencati:
a)
gli Stati membri in cui l’intero territorio ha lo status di indenne da malattia per l’infezione da virus della sindrome dei punti bianchi (WSSV);
b)
le zone o i compartimenti degli Stati membri in cui oltre il 75 % del territorio dello Stato membro ha lo status di indenne da malattia per l’infezione da WSSV; e
c)
le zone o i compartimenti degli Stati membri aventi lo status di indenne da malattia per la WSSV in cui il bacino idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro è condiviso con un altro Stato membro o con un paese terzo.
2. Nell’allegato XVIII, parte II, sono elencati:
a)
gli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’infezione da WSSV che contempla l’intero territorio;
b)
le zone e i compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’infezione da WSSV che contempla oltre il 75 % del territorio dello Stato membro; e
c)
le zone e i compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per la WSSV in cui il bacino idrografico che alimenta tali zone o compartimenti dello Stato membro è condiviso con un altro Stato membro o con un paese terzo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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