Art. 3
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403
In vigore dal 15 apr 2021
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403
L’articolo 27 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 è sostituito dal seguente:
«Articolo 27
Disposizioni transitorie
1. L’ingresso nell’Unione di partite di animali terrestri e del relativo materiale germinale accompagnate dall’opportuno certificato rilasciato conformemente ai modelli di cui ai regolamenti (CE) n. 798/2008 e (UE) n. 206/2010, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 139/2013 e (UE) 2018/659, alle decisioni 2006/168/CE e 2010/472/UE, come pure conformemente alle decisioni di esecuzione 2011/630/UE, 2012/137/UE e (UE) 2019/294, è ammesso fino al 20 ottobre 2021, a condizione che il certificato sia stato firmato dalla persona autorizzata a firmarlo a norma di tali regolamenti, regolamenti di esecuzione, decisioni e decisioni di esecuzione prima del 21 agosto 2021.
2. I movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di ungulati accompagnate dall’opportuno certificato rilasciato conformemente ai modelli di cui alle direttive 64/432/CEE (*1), 91/68/CEE (*2), 92/65/CEE e 2009/156/CE (*3) del Consiglio sono ammessi fino al 17 ottobre 2021.
3. I movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di volatili e del relativo materiale germinale accompagnate dall’opportuno certificato rilasciato conformemente al modello di cui alla direttiva 2009/158/CE del Consiglio (*4) sono ammessi fino al 17 ottobre 2021.
4. I movimenti tra Stati membri di partite di determinati tipi di materiale germinale di bovini accompagnate dall’opportuno certificato rilasciato conformemente ai modelli di cui alle direttive 88/407/CEE e 89/556/CEE sono ammessi fino al 17 ottobre 2021.
5. I movimenti tra Stati membri di partite di determinati tipi di materiale germinale di ovini e caprini accompagnate dall’opportuno certificato rilasciato conformemente al modello di cui alla decisione 2010/470/UE sono ammessi fino al 17 ottobre 2021.
6. I movimenti tra Stati membri di partite di determinati tipi di materiale germinale di suini accompagnate dall’opportuno certificato rilasciato conformemente ai modelli di cui alla direttiva 90/429/CEE e alla decisione 2010/470/UE sono ammessi fino al 17 ottobre 2021.
7. I movimenti tra Stati membri di partite di determinati tipi di materiale germinale di equini accompagnate dall’opportuno certificato rilasciato conformemente al modello di cui alla decisione 2010/470/UE sono ammessi fino al 17 ottobre 2021.
8. I movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di api accompagnate dall’opportuno certificato rilasciato conformemente al modello di cui alla direttiva 92/65/CEE sono ammessi fino al 17 ottobre 2021.
9. I movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e di determinato materiale germinale di tali animali accompagnate dall’opportuno certificato rilasciato conformemente al modello di cui alla direttiva 92/65/CEE sono ammessi fino al 17 ottobre 2021.
10. I riferimenti alle disposizioni degli atti abrogati contenuti nei certificati si intendono fatti alle corrispondenti disposizioni sostitutive e, ove applicabile, si leggono secondo le tavole di concordanza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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