Art. 2
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236
In vigore dal 15 apr 2021
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236
L’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 è sostituito dal seguente:
«Articolo 10
Disposizioni transitorie
1. L’ingresso nell’Unione di partite di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici accompagnate dall’opportuno certificato sanitario rilasciato conformemente al modello di cui al regolamento (CE) n. 1251/2008 è ammesso fino al 20 ottobre 2021, a condizione che il certificato sanitario sia stato firmato da un ispettore ufficiale prima del 21 agosto 2021.
2. I movimenti all’interno dell’Unione di partite di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici accompagnate dall’opportuno certificato sanitario rilasciato conformemente al modello di cui al regolamento (CE) n. 1251/2008 sono ammessi fino al 17 ottobre 2021.
3. I riferimenti alle disposizioni degli atti abrogati contenuti nei certificati si intendono fatti alle corrispondenti disposizioni sostitutive e, ove applicabile, si leggono secondo le tavole di concordanza.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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