Art. 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235

In vigore dal 15 apr 2021
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 L’articolo 35 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è sostituito dal seguente: «Articolo 35 Disposizioni transitorie 1.   L’ingresso nell’Unione di partite di prodotti di origine animale, prodotti composti, germogli destinati al consumo umano e semi destinati alla produzione di germogli destinati al consumo umano accompagnate dall’opportuno certificato rilasciato conformemente ai modelli di cui al regolamento (UE) n. 28/2012 e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 è ammesso fino al 20 ottobre 2021, a condizione che il certificato sia stato firmato dalla persona autorizzata a firmarlo a norma di tale regolamento e di tale regolamento di esecuzione prima del 21 agosto 2021. 2.   Il modello armonizzato di certificato per i movimenti intraunionali di cui al regolamento (CE) n. 599/2004 è ammesso per i movimenti all’interno dell’Unione fino al 17 ottobre 2021. 3.   I riferimenti alle disposizioni degli atti abrogati contenuti nei certificati e nell’allegato del regolamento (CE) n. 599/2004 si intendono fatti alle corrispondenti disposizioni sostitutive e, ove applicabile, si leggono secondo le tavole di concordanza.».
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Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 (Art. 1 Regolamento (UE) 2021/619) — Testo vigente | Portale Normativo