Art. 4

In vigore dal 14 apr 2021
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico attualmente classificato con il codice NC ex 2922 42 00 (codice TARIC 2922420010) e originario dell’Indonesia. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società di seguito elencate sono le seguenti: Paese Società Dazio antidumping (%) Codice addizionale TARIC Indonesia PT. Cheil Jedang Indonesia 7,2 B961 Indonesia PT. Miwon Indonesia 13,3 B962 Indonesia Tutte le altre società 28,4 B999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio stabilite per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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Art. 4 Regolamento (UE) 2021/633 — Testo vigente | Portale Normativo