Art. 3
In vigore dal 14 apr 2021
1. Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell’ sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:
Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione G
Ufficio: CHAR 04/039
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
2. Conformemente all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione può autorizzare, mediante decisione, l’esenzione delle importazioni di società che non eludono le misure antidumping istituite dall’ del presente regolamento.
Storico versioni
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