Art. 2
In vigore dal 14 apr 2021
1. Il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre società», di cui all’, paragrafo 2, è esteso alle importazioni di glutammato monosodico in miscela o in soluzione, con un contenuto di glutammato monosodico pari o superiore al 50 % in peso secco, attualmente classificato con i codici NC ex 2103 90 90, ex 2104 10 00, ex 2104 20 00, ex 3824 99 92, ex 3824 99 93 ed ex 3824 99 96 (codici TARIC 2103909011, 2103909081, 2104100011, 2104100081, 2104200011, 3824999298, 3824999389 e 3824999689), originario della Repubblica popolare cinese.
2. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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