Art. 2
Modello di certificato sanitario per l’ingresso nell’Unione di animali acquatici destinati a stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi, escluso il consumo umano
In vigore dal 14 apr 2021
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 è così modificato:
1.
l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
Modello di certificato sanitario per l’ingresso nell’Unione di animali acquatici destinati a stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi, escluso il consumo umano
Il certificato sanitario di cui all’, paragrafo 2, lettera b), da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di partite di animali acquatici destinati a stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi, escluso il consumo umano, corrisponde al modello AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II.»;
2.
l’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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