Art. 1

In vigore dal 14 apr 2021
L’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è così modificato: 1. nel capitolo 28 il modello di certificato sanitario/ufficiale per l’ingresso nell’Unione di pesci vivi, crostacei vivi e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali destinati al consumo umano (MODELLO FISH-CRUST-HC) è così modificato: a) il punto II.2.3.1 è sostituito dal seguente: « (4)(6)[II.2.3.1. sono soggetti alle prescrizioni di cui alla parte II.2.4 e provengono da (4)[un paese contrassegnato] (4)[un territorio contrassegnato] (4)[una zona contrassegnata] (4)[un compartimento contrassegnato] dal (5)codice:_ - __ che, alla data di rilascio del presente certificato, figura in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all’articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 per l’ingresso nell’Unione di (3)[animali acquatici] (3)[prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi];]»; b) le note sono sostituite dalle seguenti: « Note Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all’Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord. “Animali acquatici”: animali come definiti all’articolo 4, punto 3), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio. “Animali di acquacoltura”: animali acquatici oggetto di acquacoltura come definiti all’articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/429. Tutti gli animali acquatici e i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi cui si applica la parte II.2.4 del presente certificato devono provenire da un paese/un territorio/una zona/un compartimento figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all’articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429. La parte II.2.4 del certificato non si applica ai seguenti crostacei e pesci, che possono pertanto provenire da un paese/territorio o una sua parte inclusi dalla Commissione in un elenco conformemente all’articolo 127, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625: a) crostacei imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e che non sono più in grado di sopravvivere come organismi viventi se riportati in ambiente acquatico; b) crostacei destinati al consumo umano senza ulteriore trasformazione, purché siano imballati per la vendita al dettaglio conformemente ai requisiti relativi a tali imballaggi di cui al regolamento (CE) n. 853/2004; c) crostacei imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e destinati a ulteriore trasformazione senza magazzinaggio temporaneo nel luogo di trasformazione; d) pesci macellati ed eviscerati prima della spedizione. Il presente certificato si applica ai prodotti di origine animale e agli animali acquatici vivi, compresi quelli destinati a uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie come definito all’articolo 4, punto 52), del regolamento (UE) 2016/429, destinati al consumo umano in conformità all’allegato III, sezione VII, del regolamento (CE) n. 853/2004. Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all’allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235. Parte I Casella I.20: selezionare “Industria conserviera” per i pesci interi inizialmente congelati in salamoia a - 9 °C o a temperature superiori a - 18 °C e destinati alla fabbricazione di conserve in conformità ai requisiti di cui all’allegato III, sezione VIII, capitolo I, parte II, punto 7, del regolamento (CE) n. 853/2004. Selezionare “Prodotti destinati al consumo umano” oppure “Ulteriore trasformazione” per gli altri casi. Casella I.27: inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) impiegando voci quali: 0301 , 0302 , 0303 , 0304 , 0305 , 0306 , 0307 , 0308 , 0511 , 1504 , 1516 , 1518 , 1603 , 1604 , 1605 o 2106 . Casella I.27: descrizione della partita: “Natura del prodotto”: specificare se di acquacoltura o di origine selvatica. “Tipo di trattamento”: specificare se si tratta di un prodotto vivo, refrigerato, congelato o trasformato. “Impianto di fabbricazione”: sono compresi navi officina, navi congelatrici, navi reefer, depositi frigoriferi e impianti di trasformazione. Parte II (1) La parte II.1 del presente certificato non si applica a paesi con condizioni speciali di certificazione in materia di sanità pubblica stabilite in accordi di equivalenza o altra legislazione dell’UE. (2) La parte II.2 del presente certificato non si applica e dovrebbe essere cancellata se la partita consiste di: a) specie diverse da quelle elencate nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (*1); b) animali acquatici selvatici e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali acquatici sbarcati da pescherecci per il consumo umano; o c) prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi che entrano nell’Unione pronti per il consumo umano diretto. (3) Le specie elencate nelle colonne 3 e 4 della tabella figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. Le specie elencate nella colonna 4 di tale tabella sono considerate vettrici solo alle condizioni di cui all’articolo 171 del regolamento delegato (UE) 2020/692. (4) Cancellare la dicitura non pertinente. (5) Il codice del paese terzo/territorio/zona/compartimento figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all’articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429. (6) Le parti II.2.3.1, II.2.3.2 e II.2.4 del presente certificato non si applicano e dovrebbero essere cancellate se la partita contiene unicamente i seguenti crostacei o pesci: a) crostacei imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e che non sono più in grado di sopravvivere come organismi viventi se riportati in ambiente acquatico; b) crostacei destinati al consumo umano senza ulteriore trasformazione, purché siano imballati per la vendita al dettaglio conformemente ai requisiti relativi a tali imballaggi di cui al regolamento (CE) n. 853/2004; c) crostacei imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e destinati a ulteriore trasformazione senza magazzinaggio temporaneo nel luogo di trasformazione; d) pesci macellati ed eviscerati prima della spedizione. (7) Applicabile quando lo Stato membro di destinazione nell’Unione ha lo status di indenne da malattia per una malattia di categoria C come definita all’, punto 3), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 o è sottoposto a un programma facoltativo di eradicazione istituito conformemente all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, altrimenti cancellare. (8) Applicabile quando lo Stato membro di destinazione nell’Unione ha adottato misure nazionali per una malattia specifica, che sono state approvate dalla Commissione conformemente all’articolo 226 del regolamento (UE) 2016/429, altrimenti cancellare. (9) Le specie elencate nella colonna 2 della tabella figurante nell’allegato XXIX del regolamento delegato (UE) 2020/692 in relazione a malattie per le quali gli Stati membri applicano misure nazionali come previsto dall’articolo 226 del regolamento (UE) 2016/429. (10) Deve essere firmato da: — un veterinario ufficiale quando la parte II.2, “Attestato di sanità animale”, non è cancellata; — un certificatore o un veterinario ufficiale quando la parte II.2, “Attestato di sanità animale”, è cancellata. (*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).»;" 2. nel capitolo 31, nel modello di certificato sanitario/ufficiale per l’ingresso nell’Unione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi e di prodotti di origine animale ottenuti da tali animali destinati al consumo umano (MODELLO MOL-HC) le note sono sostituite dalle seguenti: « Note Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all’Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord. “Animali acquatici”: animali come definiti all’articolo 4, punto 3), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio. “Animali di acquacoltura”: animali acquatici oggetto di acquacoltura come definiti all’articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/429. Tutti gli animali acquatici e i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi cui si applica la parte II.2.4 del presente certificato devono provenire da un paese/un territorio/una zona/un compartimento figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all’articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429. La parte II.2.4 del certificato non si applica ai seguenti animali acquatici, che possono pertanto provenire da un paese o una sua regione inclusi dalla Commissione in un elenco conformemente all’articolo 127, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625: a) molluschi imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e che non sono più in grado di sopravvivere come organismi viventi se riportati in ambiente acquatico; b) molluschi destinati al consumo umano senza ulteriore trasformazione, purché siano imballati per la vendita al dettaglio conformemente ai requisiti relativi a tali imballaggi di cui al regolamento (CE) n. 853/2004; c) molluschi imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e destinati a ulteriore trasformazione senza magazzinaggio temporaneo nel luogo di trasformazione. Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all’allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235. Parte I Casella I.8: “Regione di origine”: indicare la zona di produzione e la relativa classificazione al momento della raccolta. Parte II (1) La parte II.1 non si applica a paesi con condizioni speciali di certificazione in materia di sanità pubblica stabilite in accordi di equivalenza o altra legislazione dell’UE. (2) La parte II.2 non si applica e dovrebbe essere cancellata se la partita consiste di: a) specie diverse da quelle elencate nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (*2); b) animali acquatici selvatici e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali acquatici selvatici sbarcati da pescherecci per il consumo umano; o c) prodotti di origine animale ottenuti da animali diversi dagli animali acquatici vivi che entrano nell’Unione pronti per il consumo umano diretto. (3) Le specie elencate nelle colonne 3 e 4 della tabella figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. Le specie elencate nella colonna 4 di tale tabella sono considerate vettrici solo alle condizioni di cui all’articolo 171 del regolamento delegato (UE) 2020/692. (4) Cancellare la dicitura non pertinente. (5) Il codice del paese terzo/territorio/zona/compartimento figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all’articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429. (6) Le parti II.2.3.1, II.2.3.2 e II.2.4 non si applicano e dovrebbero essere cancellate se la partita contiene unicamente i seguenti animali acquatici: a) molluschi imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e che non sono più in grado di sopravvivere come organismi viventi se riportati in ambiente acquatico; b) molluschi destinati al consumo umano senza ulteriore trasformazione, purché siano imballati per la vendita al dettaglio conformemente ai requisiti relativi a tali imballaggi di cui al regolamento (CE) n. 853/2004; c) molluschi imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e destinati a ulteriore trasformazione senza magazzinaggio temporaneo nel luogo di trasformazione. (7) Applicabile solo quando lo Stato membro/la zona/il compartimento di destinazione nell’Unione ha lo status di indenne da malattia per una malattia di categoria C come definita all’, punto 3), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 o è sottoposto a un programma facoltativo di eradicazione istituito conformemente all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, altrimenti cancellare. (8) Applicabile quando lo Stato membro di destinazione nell’Unione ha adottato misure nazionali per una malattia specifica, che sono state approvate dalla Commissione conformemente all’articolo 226 del regolamento (UE) 2016/429, altrimenti cancellare. (9) Le specie elencate nella colonna 2 della tabella figurante nell’allegato XXIX del regolamento delegato (UE) 2020/692 in relazione a malattie per le quali gli Stati membri applicano misure nazionali come previsto dall’articolo 226 del regolamento (UE) 2016/429. (10) Deve essere firmato da: — un veterinario ufficiale quando la parte II.2, “Attestato di sanità animale”, non è cancellata; — un certificatore o un veterinario ufficiale quando la parte II.2, “Attestato di sanità animale”, è cancellata. (*2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).»."
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