Art. 2 · Modello di certificato sanitario per l’ingresso nell’Unione di animali acquatici destinati a stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi, escluso il consumo umano

Art. 2

Modello di certificato sanitario per l’ingresso nell’Unione di animali acquatici destinati a stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi, escluso il consumo umano

In vigore dal 14 apr 2021
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 è così modificato: 1. l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Modello di certificato sanitario per l’ingresso nell’Unione di animali acquatici destinati a stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi, escluso il consumo umano Il certificato sanitario di cui all’, paragrafo 2, lettera b), da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di partite di animali acquatici destinati a stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi, escluso il consumo umano, corrisponde al modello AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II.»; 2. l’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
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