Art. 1

In vigore dal 14 apr 2021
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico e di citrato trisodico biidrato, attualmente classificati con i codici NC 2918 14 00 ed ex 2918 15 00 (codici TARIC 2918150011 e 2918150019) e originari della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e prodotto dalle società elencate in appresso sono le seguenti: Società Dazio antidumping definitivo (%) Codice addizionale TARIC COFCO Bio-Chemical Energy (Yushu) Co. Ltd — n. 1 Dongfeng Avenue, zona di sviluppo economico di Wukeshu, città di Changchun 130401, RPC 35,7 A874 Laiwu Taihe Biochemistry Co., Ltd. — n. 89, Changjiang Street, città di Laiwu, provincia di Shandong, RPC 15,3 A880 RZBC Co., Ltd. – n. 9 Xinghai West Road, città di Rizhao, provincia di Shandong, RPC 36,8 A876 RZBC (Juxian) Co., Ltd. — n. 209 Laiyang Road, zona di sviluppo economico di Juxian, città di Rizhao, provincia di Shandong, RPC 36,8 A877 TTCA Co., Ltd. — West, Wenhe Bridge North, città di Anqiu, provincia di Shandong, RPC 42,7 A878 Weifang Ensign Industry Co., Ltd. — n. 1567 Changsheng Street, Changle, Weifang, provincia di Shandong, RPC 33,8 A882 Jiangsu Guoxin Union Energy Co., Ltd. — n. 1 Redian Road, zona di sviluppo economico di Yixing, provincia di Jiangsu, RPC 32,6 A879 Tutte le altre società 42,7 A999 3.   Il dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni originarie della Repubblica Popolare Cinese, di cui al paragrafo 2, è esteso alle importazioni del medesimo acido citrico e del medesimo citrato trisodico biidrato spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia (codici NC ex 2918 14 00 (codice TARIC 2918140010) ed ex 2918 15 00 (codice TARIC 2918150011). 4.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio stabilite per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto oggetto del riesame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte.» In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società. 5.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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