Art. 1
In vigore dal 14 apr 2021
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico e di citrato trisodico biidrato, attualmente classificati con i codici NC 2918 14 00 ed ex 2918 15 00 (codici TARIC 2918150011 e 2918150019) e originari della Repubblica popolare cinese.
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e prodotto dalle società elencate in appresso sono le seguenti:
Società
Dazio antidumping definitivo (%)
Codice addizionale TARIC
COFCO Bio-Chemical Energy (Yushu) Co. Ltd — n. 1 Dongfeng Avenue, zona di sviluppo economico di Wukeshu, città di Changchun 130401, RPC
35,7
A874
Laiwu Taihe Biochemistry Co., Ltd. — n. 89, Changjiang Street, città di Laiwu, provincia di Shandong, RPC
15,3
A880
RZBC Co., Ltd. – n. 9 Xinghai West Road, città di Rizhao, provincia di Shandong, RPC
36,8
A876
RZBC (Juxian) Co., Ltd. — n. 209 Laiyang Road, zona di sviluppo economico di Juxian, città di Rizhao, provincia di Shandong, RPC
36,8
A877
TTCA Co., Ltd. — West, Wenhe Bridge North, città di Anqiu, provincia di Shandong, RPC
42,7
A878
Weifang Ensign Industry Co., Ltd. — n. 1567 Changsheng Street, Changle, Weifang, provincia di Shandong, RPC
33,8
A882
Jiangsu Guoxin Union Energy Co., Ltd. — n. 1 Redian Road, zona di sviluppo economico di Yixing, provincia di Jiangsu, RPC
32,6
A879
Tutte le altre società
42,7
A999
3. Il dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni originarie della Repubblica Popolare Cinese, di cui al paragrafo 2, è esteso alle importazioni del medesimo acido citrico e del medesimo citrato trisodico biidrato spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia (codici NC ex 2918 14 00 (codice TARIC 2918140010) ed ex 2918 15 00 (codice TARIC 2918150011).
4. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio stabilite per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto oggetto del riesame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte.» In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.
5. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2021:607:oj#art-1