Art. 2
In vigore dal 14 apr 2021
1. Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica e fatturate dalle società i cui impegni sono stati accettati dalla Commissione e i cui nomi sono elencati nella decisione 2008/899/CE, ulteriormente modificata dalla decisione 2012/501/UE e dal regolamento (UE) 2016/704, sono esenti dal dazio antidumping istituito dall’, a condizione che:
a)
siano fabbricate, spedite e fatturate direttamente da tali società al primo acquirente indipendente nell’Unione; e
b)
siano corredate di una fattura corrispondente all’impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all’allegato del presente regolamento; e
c)
le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione di cui alla fattura corrispondente all’impegno.
2. All’atto dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica sorge un’obbligazione doganale:
a)
ogniqualvolta sia accertata, relativamente alle importazioni di cui al paragrafo 1, l’inosservanza di una o più delle condizioni elencate in tale paragrafo; o
b)
laddove la Commissione revochi l’accettazione dell’impegno, a norma dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (66), con un regolamento o una decisione che si riferisca a transazioni particolari e dichiari invalide le pertinenti fatture corrispondenti all’impegno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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