Art. 36
Funzionamento del comitato di accreditamento di sicurezza
In vigore dal 9 apr 2021
Funzionamento del comitato di accreditamento di sicurezza
1. Il comitato di accreditamento è composto da un rappresentante per Stato membro e di due rappresentanti della Commissione.
2. Il responsabile della sicurezza dell’Agenzia è un segretario designato del comitato di accreditamento.
3. Il comitato di accreditamento stabilisce il suo regolamento interno e nomina il suo presidente.
4. Se non si raggiunge un consenso, il comitato di accreditamento ricorre alla votazione a maggioranza.
5. Il comitato di accreditamento può istituire sottogruppi per esaminare questioni tecniche.
6. Il comitato di accreditamento tiene informati delle sue decisioni il consiglio di amministrazione dell’Agenzia, il direttore esecutivo dell’Agenzia e la Commissione.
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