Art. 36

Funzionamento del comitato di accreditamento di sicurezza

In vigore dal 9 apr 2021
Funzionamento del comitato di accreditamento di sicurezza 1.   Il comitato di accreditamento è composto da un rappresentante per Stato membro e di due rappresentanti della Commissione. 2.   Il responsabile della sicurezza dell’Agenzia è un segretario designato del comitato di accreditamento. 3.   Il comitato di accreditamento stabilisce il suo regolamento interno e nomina il suo presidente. 4.   Se non si raggiunge un consenso, il comitato di accreditamento ricorre alla votazione a maggioranza. 5.   Il comitato di accreditamento può istituire sottogruppi per esaminare questioni tecniche. 6.   Il comitato di accreditamento tiene informati delle sue decisioni il consiglio di amministrazione dell’Agenzia, il direttore esecutivo dell’Agenzia e la Commissione.
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