Art. 34
Principi dell’accreditamento di sicurezza in Eurosur
In vigore dal 9 apr 2021
Principi dell’accreditamento di sicurezza in Eurosur
Le attività di accreditamento di sicurezza sono eseguite in conformità dei principi seguenti:
a)
le attività e le decisioni di accreditamento di sicurezza sono intraprese in un contesto di responsabilità collettiva per la sicurezza dell’Unione e degli Stati membri;
b)
si cerca di pervenire alle decisioni tramite consenso e al coinvolgimento di tutte le parti interessate alle questioni di sicurezza;
c)
i compiti sono assolti nel rispetto delle norme di sicurezza e accreditamento pertinenti applicabili all’Agenzia, alle autorità degli Stati membri e alla Commissione;
d)
un processo di monitoraggio permanente assicura la conoscenza dei rischi di sicurezza e la definizione di misure di sicurezza volte a ridurre tali rischi a un livello accettabile, in conformità dei principi fondamentali e delle regole minime stabiliti nelle norme di sicurezza vigenti, nonché l’applicazione di tali misure in linea con il concetto di difesa in profondità. L’efficacia di tali misure è valutata costantemente;
e)
le decisioni di accreditamento di sicurezza si basano, secondo il processo definito nell’apposita strategia, sulle decisioni di accreditamento di sicurezza adottate a livello locale dalla rispettiva autorità di accreditamento di sicurezza (SAA) degli Stati membri;
f)
le attività di accreditamento tecnico di sicurezza sono affidate a professionisti debitamente qualificati per l’accreditamento di sistemi complessi e in possesso di un nulla osta di sicurezza di livello adeguato, i quali agiscono in modo obiettivo;
g)
le decisioni di accreditamento di sicurezza sono adottate in modo indipendente dall’Agenzia e dai soggetti responsabili dell’attuazione delle componenti nazionali di Eurosur. L’autorità di accreditamento per la sicurezza dei dati per Eurosur è un organo autonomo, in seno all’Agenzia, che adotta le sue decisioni in modo indipendente;
h)
le attività di accreditamento di sicurezza sono svolte conciliando l’esigenza di indipendenza con la necessità di un coordinamento adeguato tra l’Agenzia e le autorità nazionali responsabili dell’applicazione delle prescrizioni in materia di sicurezza negli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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