Art. 37

Ruolo degli Stati membri e dell’Agenzia rispetto al comitato di accreditamento

In vigore dal 9 apr 2021
Ruolo degli Stati membri e dell’Agenzia rispetto al comitato di accreditamento Gli Stati membri e il direttore esecutivo dell’Agenzia: a) trasmettono al comitato di accreditamento tutte le informazioni che ritengono pertinenti ai fini dell’accreditamento di sicurezza; b) consentono a persone debitamente autorizzate nominate dal consiglio di accreditamento di accedere alle informazioni classificate e alle zone/siti connessi alla sicurezza dei sistemi rientranti nella loro giurisdizione, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, e senza discriminazioni basate sulla nazionalità, incluso ai fini di prove e audit di sicurezza decisi dal consiglio di accreditamento; c) sono responsabili dell’accreditamento delle loro componenti di Eurosur e riferiscono, a tal fine, al consiglio di accreditamento.
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