Art. 52
Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III nel territorio dello stesso Stato membro interessato
In vigore dal 7 apr 2021
Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III nel territorio dello stesso Stato membro interessato
Gli operatori spostano partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III all’interno dello stesso Stato membro interessato nel caso di cui all’, paragrafo 2, unicamente se tali partite sono accompagnate da:
a)
un documento commerciale di cui all’allegato VIII, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011; e
b)
un certificato sanitario di cui all’, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/687.
Tuttavia l’autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che non sia rilasciato un certificato sanitario come previsto all’, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2020/687.
Storico versioni
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