Art. 54
Obblighi speciali di formazione degli Stati membri interessati
In vigore dal 7 apr 2021
Obblighi speciali di formazione degli Stati membri interessati
Gli Stati membri interessati organizzano e svolgono, periodicamente o a intervalli adeguati, corsi di formazione specifici sui rischi della peste suina africana e sulle possibili misure di prevenzione, controllo ed eradicazione almeno per i seguenti gruppi destinatari:
a)
veterinari;
b)
allevatori che detengono suini;
c)
cacciatori.
Storico versioni
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