Art. 3
Metodologia per la stima del requisito combinato di riserva di capitale delle entità soggette a risoluzione
In vigore dal 26 mar 2021
Metodologia per la stima del requisito combinato di riserva di capitale delle entità soggette a risoluzione
1. La stima del requisito combinato di riserva di capitale dell’entità soggetta a risoluzione a livello del gruppo di risoluzione su base consolidata è pari alla somma dei requisiti di riserva di capitale di cui all’articolo 129, paragrafo 1, all’articolo 131, paragrafi 4 e 5, e all’articolo 133, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE, a seconda dei casi, stimati conformemente ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo.
2. Come stima del requisito di riserva di conservazione del capitale di cui all’articolo 129, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE per l’entità soggetta a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata le autorità di risoluzione utilizzano il requisito di riserva di conservazione del capitale imposto all’ente impresa madre nell’Unione a livello di gruppo su base consolidata.
3. Se l’entità soggetta a risoluzione è anche l’impresa madre nell’Unione, come stima del requisito di riserva per gli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII), di cui all’articolo 131, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE, per l’entità soggetta a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata le autorità di risoluzione utilizzano il requisito di riserva per i G-SII imposto all’ente impresa madre nell’Unione a livello di gruppo su base consolidata.
4. Come stima del requisito di riserva per gli altri enti a rilevanza sistemica (O-SII), di cui all’articolo 131, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE, le autorità di risoluzione utilizzano per l’entità soggetta a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata il requisito di riserva per gli O-SII imposto all’ente impresa madre nell’Unione a livello di gruppo su base consolidata. Se il requisito di riserva per gli O-SII è stato fissato anche a un livello di consolidamento diverso da quello del gruppo, come stima di tale requisito le autorità di risoluzione utilizzano il requisito di riserva per gli O-SII fissato al livello di consolidamento che più si avvicina al gruppo soggetto a risoluzione in termini di importo complessivo dell’esposizione al rischio.
5. Come stima del requisito della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico di cui all’articolo 133, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE per l’entità soggetta a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata le autorità di risoluzione utilizzano il requisito della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico imposto all’ente impresa madre nell’Unione a livello di gruppo su base consolidata. Se la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico è stata fissata anche a un livello di consolidamento diverso da quello di gruppo, come stima di tale requisito le autorità di risoluzione utilizzano il requisito della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissato al livello di consolidamento che più si avvicina al gruppo soggetto a risoluzione in termini di importo complessivo dell’esposizione al rischio.
Storico versioni
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