Art. 2

Adeguamenti della stima del requisito di fondi propri aggiuntivi

In vigore dal 26 mar 2021
Adeguamenti della stima del requisito di fondi propri aggiuntivi 1.   Ai fini dell’, paragrafo 4, e paragrafo 5, lettera a), le autorità di risoluzione, sulla base delle informazioni fornite dall’autorità competente pertinente, adeguano la propria stima del requisito di fondi propri aggiuntivi dell’entità soggetta a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata nei seguenti casi: a) nel gruppo soggetto a risoluzione in questione non sono presenti alcuni dei rischi o degli elementi di rischio per la cui copertura l’autorità competente ha imposto all’ente impresa madre nell’Unione a livello di gruppo su base consolidata il requisito di fondi propri aggiuntivi a norma dell’articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE; b) nel gruppo soggetto a risoluzione sono presenti alcuni rischi o elementi di rischio per la cui copertura l’autorità competente non ha imposto all’ente impresa madre nell’Unione a livello di gruppo su base consolidata alcun requisito di fondi propri aggiuntivi a norma dell’articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE. 2.   Gli adeguamenti di cui al paragrafo 1 non sono effettuati se l’autorità di risoluzione, dopo aver consultato l’autorità competente e tenuto conto delle informazioni da essa fornite, ha concluso che non esistono rischi significativi in relazione a entità o attività del gruppo che non fanno parte del gruppo soggetto a risoluzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2021:1118:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo