Art. 1
Stima del requisito di fondi propri aggiuntivi
In vigore dal 26 mar 2021
Stima del requisito di fondi propri aggiuntivi
1. Se l’entità soggetta a risoluzione non è stata assoggettata al requisito di fondi propri aggiuntivi di cui all’articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata, le autorità di risoluzione stimano tale requisito conformemente ai paragrafi da 2 a 7 per determinare il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili dell’entità soggetta a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata.
2. Se l’importo complessivo dell’esposizione al rischio dell’entità soggetta a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata differisce per una percentuale pari o inferiore al 5 % dall’importo complessivo dell’esposizione al rischio dell’ente impresa madre nell’Unione a livello di gruppo su base consolidata, le autorità di risoluzione utilizzano il requisito di fondi propri aggiuntivi imposto all’ente impresa madre nell’Unione a livello di gruppo su base consolidata come stima di detto requisito per determinare il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili dell’entità soggetta a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata.
3. Come stima del requisito di fondi propri aggiuntivi dell’entità soggetta a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata le autorità di risoluzione utilizzano il requisito di fondi propri aggiuntivi dell’entità che rappresenta la quota maggiore dell’importo complessivo consolidato dell’esposizione al rischio del gruppo soggetto a risoluzione, se si applicano tutte le seguenti circostanze:
a)
l’importo complessivo dell’esposizione al rischio dell’entità soggetta a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata differisce di una percentuale superiore al 5 % dall’importo complessivo dell’esposizione al rischio dell’ente impresa madre nell’Unione a livello del gruppo su base consolidata;
b)
l’importo complessivo dell’esposizione al rischio dell’entità soggetta a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata è pari, o differisce per una percentuale inferiore al 5 %, all’importo complessivo individuale dell’esposizione al rischio dell’entità che rappresenta la quota maggiore dell’importo complessivo consolidato dell’esposizione al rischio del gruppo soggetto a risoluzione;
c)
il requisito di fondi propri aggiuntivi dell’entità che rappresenta la quota maggiore dell’importo complessivo consolidato dell’esposizione al rischio del gruppo soggetto a risoluzione è superiore a zero.
4. Se i paragrafi 2 e 3 non si applicano e nessuna delle entità facenti parte del gruppo soggetto a risoluzione è soggetta a un requisito di fondi propri aggiuntivi più elevato rispetto al requisito di fondi propri aggiuntivi imposto all’ente impresa madre nell’Unione a livello del gruppo su base consolidata, come stima del requisito di fondi propri aggiuntivi dell’entità soggetta a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata le autorità di risoluzione utilizzano il requisito di fondi propri aggiuntivi imposto all’ente impresa madre nell’Unione a livello di gruppo su base consolidata, fatti salvi gli adeguamenti di cui all’.
5. Se i paragrafi 2 e 3 non si applicano e una o più entità facenti parte del gruppo soggetto a risoluzione sono soggette a un requisito di fondi propri aggiuntivi più elevato rispetto al requisito di fondi propri aggiuntivi imposto all’ente impresa madre nell’Unione a livello di gruppo su base consolidata, come stima del requisito di fondi propri aggiuntivi dell’entità soggetta a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata le autorità di risoluzione utilizzano il più elevato tra i seguenti:
a)
il requisito di fondi propri aggiuntivi imposto all’ente impresa madre nell’Unione a livello di gruppo su base consolidata, fatti salvi gli adeguamenti di cui all’;
b)
la somma dei prodotti dei requisiti di fondi propri aggiuntivi delle entità del gruppo soggetto a risoluzione e dei rispettivi importi complessivi dell’esposizione al rischio individuali di dette entità divisa per la somma degli importi complessivi dell’esposizione al rischio individuali di dette entità.
6. Ai fini del paragrafo 5, lettera b), il requisito di fondi propri aggiuntivi dell’entità a cui non è stato imposto alcun requisito di fondi propri aggiuntivi su base individuale è pari a zero.
7. Ai fini del presente articolo, l’importo complessivo dell’esposizione al rischio è calcolato conformemente all’articolo 92, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale o consolidata, a seconda dei casi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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