Art. 13
Soggetti giuridici ammissibili
In vigore dal 24 mar 2021
Soggetti giuridici ammissibili
1. Per essere ammissibili al finanziamento i soggetti giuridici, oltre ai criteri di cui all’articolo 197 del regolamento finanziario, si applicano i seguenti criteri:
a)
i soggetti giuridici devono essere stabiliti in uno dei seguenti:
i)
uno Stato membro o un paese o territorio d’oltremare a esso connesso;
ii)
un paese terzo associato al programma; o
iii)
un paese terzo elencato nel programma di lavoro annuale istituito a norma dell’ («programma di lavoro annuale»), alle condizioni specificate ai paragrafi 2 e 3; o
b)
dev’essere un soggetto giuridico costituito a norma del diritto dell’Unione o un’organizzazione internazionale.
2. In casi eccezionali, possono essere ammessi a partecipare al programma i soggetti giuridici che sono stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma, ove tale partecipazione sia necessaria per il conseguimento degli obiettivi di una determinata azione. La valutazione di tale necessità è debitamente presa in considerazione nella decisione di finanziamento.
3. I soggetti giuridici che sono stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma devono sostenere i costi di partecipazione.
4. Le persone fisiche non possono beneficiare di sovvenzioni a titolo del programma.
5. Nell’ambito del programma possono essere attribuite sovvenzioni dirette senza invito a presentare proposte per finanziare azioni se tali sovvenzioni sono debitamente motivate, se hanno un chiaro valore aggiunto dell’Unione esplicitamente previsto nei programmi di lavoro annuali e se sono cofinanziate dalle autorità competenti responsabili in materia di sanità negli Stati membri o nei paesi terzi associati al programma, dalle pertinenti organizzazioni sanitarie internazionali o da organismi pubblici o non governativi che sono delegati da dette autorità competenti, indipendentemente dal se tali organismi agiscano a titolo individuale o riuniti in rete.
6. Nell’ambito del programma sono attribuite sovvenzioni dirette alle reti di riferimento europee senza invito a presentare proposte. Possono essere attribuite sovvenzioni dirette anche ad altre reti transnazionali istituite conformemente alla legislazione dell’Unione.
7. Nell’ambito del programma possono essere attribuite sovvenzioni dirette senza invito a presentare proposte per finanziare azioni dell’OMS, qualora il sostegno finanziario sia necessario per il perseguimento di uno o più obiettivi specifici del programma aventi un valore aggiunto dell’Unione esplicitamente previsto nei programmi di lavoro annuali.
8. Nell’ambito del programma possono essere attribuite sovvenzioni senza invito a presentare proposte per finanziare il funzionamento di organismi non governativi, qualora il sostegno finanziario sia necessario per il conseguimento di uno o più obiettivi specifici del programma aventi un valore aggiunto dell’Unione esplicitamente previsto nei programmi di lavoro annuali purché tali organismi soddisfino tutti i seguenti criteri:
a)
sono senza scopo di lucro e indipendenti da interessi industriali, commerciali ed economici o da altri interessi confliggenti;
b)
operano nel settore della sanità pubblica, perseguono almeno uno degli obiettivi specifici del programma e svolgono un ruolo efficace a livello dell’Unione;
c)
sono attivi a livello dell’Unione e in almeno metà degli Stati membri, con una copertura geografica equilibrata nell’Unione.
La Commissione prende debitamente in considerazione l’analisi del soddisfacimento di tali criteri nella decisione di finanziamento.
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