Art. 15

Attuazione congiunta delle politiche

In vigore dal 24 mar 2021
Attuazione congiunta delle politiche 1.   È istituito un gruppo direttivo «UE per la salute». 2.   I membri del gruppo direttivo «UE per la salute» sono la Commissione e gli Stati membri. Ogni Stato membro nomina un membro titolare e un membro supplente in seno al gruppo direttivo «UE per la salute». La Commissione provvede alle funzioni di segreteria del gruppo direttivo «UE per la salute». 3.   La Commissione consulta il gruppo direttivo «UE per la salute»: a) sulle attività preparatorie da essa svolte per i programmi di lavoro annuali; b) ogni anno, almeno sei mesi prima della presentazione del progetto di programma di lavoro annuale al comitato di cui all’, paragrafo 1, in merito alle priorità e agli orientamenti strategici del programma di lavoro annuale. 4.   Il gruppo direttivo «UE per la salute»: a) si adopera per garantire coerenza e complementarità fra le politiche sanitarie degli Stati membri, fra il programma e le altre politiche e azioni e gli altri strumenti dell’Unione, compresi quelli delle pertinenti agenzie dell’Unione; b) segue l’attuazione del programma e propone gli adeguamenti necessari sulla base delle valutazioni; c) adotta il proprio regolamento, che contiene disposizioni volte a garantire che il gruppo si riunisca almeno tre volte l’anno, se del caso fisicamente, il che permetterà uno scambio di opinioni regolare e trasparente tra gli Stati membri.
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Attuazione congiunta delle politiche (Art. 15 Regolamento (UE) 2021/522) — Testo vigente | Portale Normativo