Art. 11

Finanziamento cumulativo

In vigore dal 24 mar 2021
Finanziamento cumulativo 1.   Un’azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro del programma può anche essere finanziata da un altro programma dell’Unione, inclusi i fondi in regime di gestione concorrente, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. 2.   Le regole del pertinente programma dell’Unione si applicano al contributo corrispondente da esso apportato all’azione. 3.   Il finanziamento cumulativo non supera l’importo totale dei costi ammissibili dell’azione. Il sostegno dei vari programmi dell’Unione può essere calcolato su base proporzionale conformemente ai documenti che specificano le condizioni per il sostegno.
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Finanziamento cumulativo (Art. 11 Regolamento (UE) 2021/522) — Testo vigente | Portale Normativo