Art. 9

Appalti in situazioni di emergenza sanitaria

In vigore dal 24 mar 2021
Appalti in situazioni di emergenza sanitaria 1.   Nei casi in cui la comparsa o lo sviluppo di una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero sia stata notificata a norma dell’ della decisione n. 1082/2013/UE, o in cui sia stata riconosciuta una situazione di emergenza sanitaria ai sensi dell’ di detta decisione, l’appalto a norma del presente regolamento può assumere una delle forme seguenti: a) appalti congiunti con gli Stati membri di cui all’articolo 165, paragrafo 2, del regolamento finanziario, in base ai quali gli Stati membri possono acquisire, affittare o noleggiare integralmente le capacità acquistate congiuntamente; b) procedura di appalto indetta dalla Commissione per conto degli Stati membri sulla base di un accordo tra la Commissione e gli Stati membri; c) procedura di appalto indetta dalla Commissione che agisce in veste di grossista, comprando, immagazzinando e rivendendo o donando forniture e servizi, compresi i noleggi, a beneficio degli Stati membri o delle organizzazioni partner selezionate dalla Commissione. 2.   Nel caso di ricorso alla procedura di appalto di cui al paragrafo 1, lettera b), i contratti che ne derivano sono conclusi da una delle parti seguenti: a) la Commissione, quando i servizi devono essere prestati o i beni forniti agli Stati membri o alle organizzazioni partner selezionate dalla Commissione; b) gli Stati membri partecipanti, quando devono procedere direttamente all’acquisto, all’affitto o al noleggio delle capacità che sono state aggiudicate per loro conto dalla Commissione. 3.   Nel caso di ricorso alle procedure di appalto di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), la Commissione rispetta le norme di cui al regolamento finanziario applicabili alle proprie procedure di appalto.
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Appalti in situazioni di emergenza sanitaria (Art. 9 Regolamento (UE) 2021/522) — Testo vigente | Portale Normativo