Art. 25
Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di altri prodotti di origine animale
In vigore dal 24 mar 2021
Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di altri prodotti di origine animale
Le partite di prodotti di origine animale diversi da quelli di cui agli articoli da 3 a 24 destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono dai seguenti paesi terzi o loro regioni:
a)
nel caso dei prodotti ottenuti da ungulati domestici diversi dai solipedi domestici, i paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di carni fresche di ungulati domestici in conformità all’allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e che figurano nell’elenco di cui alla decisione 2011/163/UE, qualora applicabile;
b)
nel caso dei prodotti ottenuti da solipedi domestici, i paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato I;
c)
nel caso dei prodotti ottenuti da pollame, i paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di carni fresche di pollame in conformità all’allegato XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e che figurano nell’elenco di cui alla decisione 2011/163/UE, qualora applicabile;
d)
nel caso dei prodotti ottenuti da prodotti della pesca, i paesi terzi o loro regioni che figurano nell’elenco di cui all’allegato IX;
e)
nel caso dei prodotti ottenuti da leporidi, i paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato V;
f)
nel caso dei prodotti ottenuti da mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, i paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato VI;
g)
nel caso dei prodotti ottenuti da più di una specie, i paesi terzi o loro regioni che figurano nell’elenco per ogni specie di derivazione dei prodotti, in conformità alle lettere da a) a e).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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