Art. 23

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni di rettili

In vigore dal 24 mar 2021
Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni di rettili Le partite di carni di rettili destinate al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato XIV.
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