Art. 26

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame vivo e di uova da cova della specie Gallus gallus, di tacchini vivi e di uova da cova di tacchino

In vigore dal 24 mar 2021
Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame vivo e di uova da cova della specie Gallus gallus, di tacchini vivi e di uova da cova di tacchino Fatti salvi gli elenchi redatti in relazione alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, le partite di pollame vivo e di uova da cova della specie Gallus gallus, di tacchini vivi e di uova da cova di tacchino sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato XVI. Le prescrizioni riguardanti gli elenchi di cui al primo comma del presente articolo non si applicano alle partite singole composte da meno di 20 unità di pollame vivo diverso dai ratiti, relative uova da cova e relativi pulcini di un giorno, qualora tali partite siano destinate alla produzione primaria di pollame vivo per uso domestico privato o alla fornitura diretta, da parte del produttore, di piccole quantità di prodotti primari, di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2160/2003.
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