Art. 3

Metodi di analisi

In vigore dal 22 mar 2021
Metodi di analisi Gli Stati membri provvedono affinché i campioni prelevati a norma dell’articolo 34 del regolamento (UE) 2017/625 siano analizzati con l’impiego di metodi conformi alle seguenti prescrizioni: 1) sono documentati in istruzioni per prove, preferibilmente in conformità degli allegati della norma ISO 78-2:1999 Chimica — Layout per le norme — parte 2: Metodi di analisi chimica (24); 2) soddisfano i criteri di rendimento e le altre prescrizioni relative ai metodi analitici di cui all’allegato I, capitolo 1, del presente regolamento; 3) sono stati validati conformemente alle prescrizioni di cui all’allegato I, capitoli 2 e 4, del presente regolamento; 4) consentono l’applicazione dei valori di riferimento per interventi stabiliti nel regolamento (UE) 2019/1871, l’individuazione della presenza di sostanze vietate e non autorizzate e l’applicazione dei livelli massimi (LM) fissati sulla base del regolamento (CEE) n. 315/93 e del regolamento (CE) n. 124/2009 e dei limiti massimi di residui (LMR) fissati sulla base dei regolamenti (CE) n. 1831/2003 e n. 470/2009.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2021:808:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo