Art. 3
Metodi di analisi
In vigore dal 22 mar 2021
Metodi di analisi
Gli Stati membri provvedono affinché i campioni prelevati a norma dell’articolo 34 del regolamento (UE) 2017/625 siano analizzati con l’impiego di metodi conformi alle seguenti prescrizioni:
1)
sono documentati in istruzioni per prove, preferibilmente in conformità degli allegati della norma ISO 78-2:1999 Chimica — Layout per le norme — parte 2: Metodi di analisi chimica (24);
2)
soddisfano i criteri di rendimento e le altre prescrizioni relative ai metodi analitici di cui all’allegato I, capitolo 1, del presente regolamento;
3)
sono stati validati conformemente alle prescrizioni di cui all’allegato I, capitoli 2 e 4, del presente regolamento;
4)
consentono l’applicazione dei valori di riferimento per interventi stabiliti nel regolamento (UE) 2019/1871, l’individuazione della presenza di sostanze vietate e non autorizzate e l’applicazione dei livelli massimi (LM) fissati sulla base del regolamento (CEE) n. 315/93 e del regolamento (CE) n. 124/2009 e dei limiti massimi di residui (LMR) fissati sulla base dei regolamenti (CE) n. 1831/2003 e n. 470/2009.
Storico versioni
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