Art. 2

Definizioni

In vigore dal 22 mar 2021
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2019/2090 della Commissione (10), al regolamento (UE) 2019/1871 della Commissione (11), all’ del regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e al regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio (13). Si applicano inoltre le seguenti definizioni: 1) «recupero assoluto»: resa della fase finale di un processo analitico per un analita divisa per la quantità dell’analita nel campione originale, espressa in percentuale; 2) «accuratezza»: concordanza tra il risultato di una prova e il valore di riferimento reale accettato, determinata stimando l’esattezza e la precisione (14); 3) «errore alfa (α)»: probabilità che il campione sottoposto ad analisi sia conforme, sebbene sia stato ottenuto un risultato di misurazione non conforme; 4) «analita»: componente di un sistema da analizzare; 5) «sostanza autorizzata»: sostanza farmacologicamente attiva autorizzata per l’impiego in animali destinati alla produzione di alimenti a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15); 6) «errore beta (β)»: probabilità che il campione sottoposto ad analisi sia realmente non conforme, sebbene sia stato ottenuto un risultato di misurazione conforme; 7) «distorsione»: la differenza tra il valore stimato del risultato di una prova ed un valore di riferimento accettato; 8) «standard di taratura»: un riferimento tracciabile per le misurazioni che rappresenta la quantità della sostanza di interesse in modo da collegarne il valore a una base di riferimento; 9) «materiale di riferimento certificato» (MRC): un materiale di riferimento accompagnato da un documento, rilasciato da un organismo di confacente autorità, nel quale sono riportati i valori di una o più proprietà specificate, con le corrispondenti incertezze e rintracciabilità, definite impiegando procedure valide (16); 10) «co-cromatografia»: tecnica secondo la quale una sostanza sconosciuta è applicata a un supporto cromatografico insieme a uno o più composti noti, presupponendo che il comportamento relativo delle sostanze note e sconosciute possa contribuire all’identificazione della sostanza sconosciuta; 11) «studio collaborativo»: l’analisi dello stesso campione o degli stessi campioni per mezzo dello stesso metodo al fine di determinare le caratteristiche di rendimento del metodo in diversi laboratori, che consente di calcolare l’errore di misurazione casuale e le distorsioni di laboratorio per il metodo utilizzato; 12) «metodo di conferma»: metodo che fornisce informazioni complete o complementari atte ad identificare la sostanza in modo univoco e, se necessario, quantificarla in uno dei modi seguenti: a) al livello massimo di residui o al livello massimo per le sostanze autorizzate; b) ai valori di riferimento per interventi riguardanti le sostanze vietate o non autorizzate, per le quali è stabilito un valore di riferimento per interventi; c) ad una concentrazione al livello più basso ragionevolmente ottenibile per le sostanze vietate o non autorizzate, per le quali non è stabilito alcun valore di riferimento per interventi; 13) «fattore di copertura (k)»: numero che esprime il livello di confidenza desiderato e che è associato all’incertezza di misura estesa; 14) «limite di decisione di conferma (CCα)»: limite al quale e oltre il quale è possibile concludere con una probabilità di errore pari ad α che un campione non è conforme e il valore 1 – α indica con certezza statistica in percentuale che il limite consentito è stato superato; 15) «capacità di rivelazione di screening (CCβ)»: contenuto più piccolo dell’analita che è possibile rivelare o quantificare in un campione con una probabilità di errore pari a β: a) nel caso di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate, la CCβ è la concentrazione più bassa alla quale un metodo è in grado di rivelare o quantificare, con una certezza statistica di 1 – β, campioni contenenti residui di sostanze vietate o non autorizzate; b) nel caso di sostanze autorizzate, la CCβ è la concentrazione alla quale un metodo è in grado di rivelare concentrazioni inferiori al limite consentito con una certezza statistica di 1 – β; 16) «campione da analizzare fortificato»: campione arricchito con una quantità nota dell’analita da rivelare o da quantificare; 17) «studio interlaboratorio»: l’organizzazione, la realizzazione e la valutazione di prove sullo stesso campione o sugli stessi campioni da parte di due o più laboratori secondo condizioni predeterminate volte a valutare il rendimento della prova, nell’ambito di uno studio collaborativo o di una prova valutativa; 18) «standard interno (SI)»: una sostanza non contenuta nel campione, avente proprietà fisico-chimiche il più possibile simili a quelle dell’analita da identificare o da quantificare; 19) «livello di interesse»: concentrazione della sostanza o dell’analita in un campione che è significativa per determinare la sua conformità alla legislazione per quanto riguarda: a) il livello massimo di residui o il livello massimo delle sostanze autorizzate a norma del regolamento (CE) n. 124/2009 della Commissione (17) e del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (18); b) i valori di riferimento per interventi relativi a sostanze vietate o non autorizzate, per le quali è stabilito un valore di riferimento per interventi in conformità del regolamento (UE) 2019/1871; c) una concentrazione al livello più basso che può essere raggiunto analiticamente per le sostanze vietate o non autorizzate, per le quali non è stabilito alcun valore di riferimento per interventi; 20) «livello minimo di taratura»: livello di concentrazione minima al quale è stato tarato un sistema di misurazione; 21) «matrice»: materiale da cui è prelevato un campione; 22) «effetto matrice»: differenza nella risposta analitica tra uno standard disciolto in un solvente e uno standard a matrice abbinata, senza correzione mediante uno standard interno o con correzione basata su uno standard interno; 23) «standard a matrice abbinata»: matrice bianca (cioè priva di analita), alla quale l’analita viene aggiunto a concentrazioni diverse dopo il trattamento del campione; 24) «standard a matrice fortificata»: matrice bianca (cioè priva di analita), che prima dell’estrazione tramite solvente e il trattamento del campione è fortificata con l’analita a concentrazioni diverse; 25) «misurando»: grandezza individuale sottoposta a misurazione; 26) «incertezza di misura»: parametro non negativo associato al risultato di una misurazione, che caratterizza la dispersione dei valori ragionevolmente attribuibili al misurando sulla base delle informazioni utilizzate; 27) «criteri di rendimento»: prescrizioni per una caratteristica di rendimento in base alle quali è possibile stabilire che il metodo analitico è idoneo all’uso previsto e che genera risultati affidabili; 28) «precisione»: grado di concordanza tra i risultati di prove indipendenti ottenuti in condizioni prestabilite ed espresso come deviazione standard o coefficiente di variazione dei risultati della prova; 29) «metodo qualitativo»: metodo analitico che rivela o identifica una sostanza o un gruppo di sostanze sulla base delle sue proprietà chimiche, biologiche o fisiche; 30) «metodo quantitativo»: metodo analitico che determina la quantità o la frazione di massa di una sostanza in modo da poterla esprimere come valore numerico di unità appropriate; 31) «recupero»: quantità di un analita corretta per il recupero, divisa per la quantità fortificata dell’analita nel campione di matrice, espressa in percentuale; 32) «correzione per il recupero»: uso di standard interni, di una curva di taratura della matrice così come di un fattore di correzione per il recupero, nonché una combinazione di questi approcci; 33) «materiale di riferimento»: materiale sufficientemente omogeneo e stabile rispetto a una o più proprietà specificate, che si è stabilito essere idoneo per l’utilizzo previsto in un processo di misurazione o nell’esame di proprietà classificatorie (19); 34) «effetto matrice relativo»: differenza nella risposta analitica tra uno standard disciolto in un solvente e uno standard a matrice abbinata con correzione basata su uno standard interno; 35) «ripetibilità»: precisione in condizioni in cui i risultati di prove indipendenti sono ottenuti con lo stesso metodo, sullo stesso materiale di prova, nello stesso laboratorio, dallo stesso operatore con la stessa attrezzatura, in brevi intervalli di tempo; 36) «riproducibilità»: precisione in condizioni in cui i risultati di prove sono ottenuti con lo stesso metodo, sullo stesso materiale di prova, in laboratori differenti con differenti operatori che utilizzano apparecchiature differenti (20); 37) «robustezza»: sensibilità di un metodo analitico alle variazioni nelle condizioni sperimentali in base alle quali il metodo può essere applicato come specificato oppure con piccole modifiche segnalate; 38) «metodo di screening»: metodo utilizzato per lo screening di una sostanza o di una classe di sostanze al livello di interesse; 39) «concentrazione bersaglio per lo screening»: concentrazione inferiore o pari alla CCβ alla quale una misurazione di screening classifica il campione come potenzialmente «positivo allo screening» (non conforme) e rende necessaria una prova di conferma; 40) «selettività»: capacità di un metodo di distinguere tra l’analita che si intende misurare e le altre sostanze; 41) «studio di laboratorio singolo» o «validazione interna»: studio analitico che coinvolge un singolo laboratorio che utilizza un unico metodo per analizzare materiali di prova identici o differenti in condizioni differenti nel corso di ampi intervalli di tempo di durata giustificata; 42) «aggiunta dello standard»: procedura in cui una parte del campione è analizzata in quanto tale, mentre alle altre parti da analizzare sono aggiunte quantità note dell’analita standard prima dell’analisi; 43) «analita standard»: analita di contenuto e purezza noti e certificati, da utilizzare come riferimento nell’analisi; 44) «sostanza»: materia a composizione costante caratterizzata dalle entità che la compongono e da talune proprietà fisiche; 45) «aliquota da analizzare»: quantità di materiale prelevata dal campione da analizzare sulla quale viene svolta la prova o l’osservazione; 46) «esattezza»: concordanza tra il valore medio ottenuto da un’ampia serie di risultati di prove e un valore di riferimento accettato; 47) «unità»: le unità descritte nella ISO 80000 (21) e nella direttiva 80/181/CEE del Consiglio (22); 48) «validazione»: dimostrazione, attraverso l’esame e la fornitura di prove efficaci, del rispetto delle prescrizioni particolari per un uso specifico previsto (23), da parte di uno studio di laboratorio singolo o di uno studio collaborativo; 49) «riproducibilità intralaboratorio» o «precisione intermedia/riproducibilità interna»: precisione di misurazione in condizioni intralaboratorio in uno specifico laboratorio.
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