Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 22 mar 2021
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce norme relative ai metodi di analisi utilizzati per il campionamento e per le analisi di laboratorio in relazione ai residui di sostanze farmacologicamente attive negli animali vivi destinati alla produzione di alimenti, nelle loro parti del corpo e fluidi corporei, escrementi, tessuti, nei prodotti di origine animale, sottoprodotti di origine animale, mangimi e acqua. Stabilisce inoltre norme per l’interpretazione dei risultati analitici di tali analisi di laboratorio.
Il presente regolamento si applica ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni relative alla presenza di residui di sostanze farmacologicamente attive.
Storico versioni
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