Art. 3

Notifiche

In vigore dal 11 mar 2021
Notifiche 1.   Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le autorizzazioni di esportazione rilasciate e le richieste respinte. 2.   Tali notifiche contengono le seguenti informazioni: a) il nome e i recapiti dell’autorità competente; b) l’identità del richiedente; c) il paese di destinazione; d) l’accettazione o il rifiuto della richiesta di autorizzazione di esportazione; e) il codice delle merci; f) la quantità espressa in numero di dosi di vaccino; g) le unità e una descrizione delle merci; h) informazioni sul numero di dosi di vaccino che sono merci oggetto del presente regolamento distribuite nell’Unione dal 1o dicembre 2020 ripartite per Stato membro in cui i vaccini sono stati distribuiti. La notifica è trasmessa al seguente indirizzo di posta elettronica:SANTE-PHARMACEUTICALS-B4@ec.europa.eu 3.   La Commissione rende pubbliche le informazioni sulle autorizzazioni di esportazione rilasciate e sulle richieste respinte, tenendo debitamente conto della riservatezza dei dati presentati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2021:442:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo