Art. 1

Autorizzazione di esportazione

In vigore dal 11 mar 2021
Autorizzazione di esportazione 1.   Per l’esportazione delle seguenti merci è richiesta un’autorizzazione di esportazione redatta conformemente al modulo di cui all’allegato I: a) vaccini contro i coronavirus legati alla SARS (specie SARS-CoV), attualmente classificati con il codice NC 3002 20 10, indipendentemente dal loro imballaggio; b) sostanze attive, comprese le banche di cellule madri e le banche di cellule di riproduzione utilizzate per la fabbricazione di tali vaccini, attualmente classificate ai codici NC ex 2933 99 80, ex 2934 99 90, ex 3002 90 90 ed ex 3504 00 90. 2.   Ai fini del presente regolamento, per «esportazione» s’intende: a) l’esportazione di merci unionali in regime di esportazione ai sensi dell’articolo 269, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4); b) la riesportazione di merci non unionali ai sensi dell’articolo 270, paragrafo 1, del medesimo regolamento, dopo che tali merci sono state oggetto di operazioni di fabbricazione, tra cui il riempimento e il confezionamento, all’interno del territorio doganale dell’Unione. 3.   L’autorizzazione di esportazione è presentata quando le merci sono dichiarate per l’esportazione e al più tardi all’atto dello svincolo delle merci. 4.   L’autorizzazione di esportazione è rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro in cui i prodotti oggetto del presente regolamento sono fabbricati ed è rilasciata per iscritto o per via elettronica. Ai fini del presente regolamento, la fabbricazione comprende il riempimento e il confezionamento dei vaccini. Se le merci oggetto del presente regolamento sono fabbricate al di fuori dell’Unione, l’autorizzazione di esportazione è rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l’esportatore. 5.   Nella dichiarazione di esportazione o riesportazione deve essere indicato il numero di dosi (in caso di contenitori multidose, il numero di dosi per adulti). 6.   Senza la presentazione di un’autorizzazione di esportazione valida, l’esportazione delle merci oggetto del presente regolamento è vietata. 7.   L’autorità competente rilascia un’autorizzazione di esportazione, a meno che quest’ultima non costituisca, in considerazione del volume o di qualsiasi altra circostanza pertinente, una minaccia per l’esecuzione degli APA conclusi dall’Unione con i fabbricanti di vaccini. 8.   Un’autorizzazione di esportazione può riguardare una spedizione comprendente più di una partita di merci di cui al paragrafo 1, a condizione che tutte le partite siano destinate allo stesso paese di destinazione e svincolate dallo stesso ufficio doganale di esportazione. 9.   Le seguenti esportazioni non sono soggette all’autorizzazione di esportazione di cui al presente articolo: a) le esportazioni verso l’Albania, Andorra, la Bosnia-Erzegovina, le Isole Fær Øer, l’Islanda, il Kosovo (*1), il Liechtenstein, il Montenegro, la Norvegia, la Macedonia del Nord, San Marino, la Serbia, la Svizzera, Città del Vaticano, i paesi e territori d’oltremare elencati nell’allegato II del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta e Melilla, l’Algeria, l’Armenia, l’Azerbaigian, la Bielorussia, l’Egitto, la Georgia, la Giordania, Israele, il Libano, la Libia, il Marocco, la Moldova, la Palestina (*2), la Siria, la Tunisia e l’Ucraina; b) le esportazioni verso i paesi a basso e medio reddito compresi nell’elenco COVAX AMC (5); c) le esportazioni di merci acquistate o consegnate tramite il COVAX, l’Unicef e la PAHO a destinazione di qualsiasi altro paese partecipante al COVAX; d) le esportazioni di merci acquistate dagli Stati membri nell’ambito degli APA conclusi dall’Unione e donate o rivendute a un paese terzo; e) le esportazioni nel contesto di una risposta umanitaria di emergenza; f) le esportazioni verso strutture situate nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della convenzione UNCLOS. Per le esportazioni di cui al primo comma, lettera f), la dichiarazione di esportazione fornisce le informazioni sulla piattaforma continentale o sulla zona economica esclusiva dello Stato membro dove le merci oggetto del presente regolamento devono essere trasportate utilizzando il pertinente codice di riferimento addizionale definito nel dato 2/3 di cui all’allegato B, titolo II, punto 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (6).
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