Art. 3
Notifiche
In vigore dal 11 mar 2021
Notifiche
1. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le autorizzazioni di esportazione rilasciate e le richieste respinte.
2. Tali notifiche contengono le seguenti informazioni:
a)
il nome e i recapiti dell’autorità competente;
b)
l’identità del richiedente;
c)
il paese di destinazione;
d)
l’accettazione o il rifiuto della richiesta di autorizzazione di esportazione;
e)
il codice delle merci;
f)
la quantità espressa in numero di dosi di vaccino;
g)
le unità e una descrizione delle merci;
h)
informazioni sul numero di dosi di vaccino che sono merci oggetto del presente regolamento distribuite nell’Unione dal 1o dicembre 2020 ripartite per Stato membro in cui i vaccini sono stati distribuiti.
La notifica è trasmessa al seguente indirizzo di posta elettronica:SANTE-PHARMACEUTICALS-B4@ec.europa.eu
3. La Commissione rende pubbliche le informazioni sulle autorizzazioni di esportazione rilasciate e sulle richieste respinte, tenendo debitamente conto della riservatezza dei dati presentati.
Storico versioni
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