Art. 88
Titolare del trattamento e responsabile del trattamento nell’ambito dei sistemi
In vigore dal 8 mar 2021
Titolare del trattamento e responsabile del trattamento nell’ambito dei sistemi
Per i sistemi di cui all’ del presente regolamento e in relazione al trattamento dei dati personali:
a)
gli Stati membri agiscono in qualità di titolari del trattamento ai sensi dell’, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679 e rispettano gli obblighi previsti da tale regolamento,
b)
la Commissione agisce in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell’, punto 12, del regolamento (UE) 2018/1725 e rispetta gli obblighi previsti da tale regolamento,
c)
in deroga alla lettera b), la Commissione agisce in qualità di contitolare del trattamento insieme agli Stati membri nell’ICS2, quando tratta i dati ai fini del monitoraggio e della valutazione dell’attuazione dei criteri di rischio e delle norme comuni in materia di sicurezza, delle misure di controllo e dei settori di controllo prioritari, conformemente all’, paragrafo 6, lettera d) e nell’ambito del CRMS.
Storico versioni
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