Art. 3
Punti di contatto per i sistemi elettronici
In vigore dal 8 mar 2021
Punti di contatto per i sistemi elettronici
La Commissione e gli Stati membri designano punti di contatto per ciascuno dei sistemi elettronici di cui all’ allo scopo di scambiare informazioni volte ad assicurare uno sviluppo, un funzionamento e una manutenzione coordinati di tali sistemi elettronici.
Essi si comunicano i dati di tali punti di contatto e si informano reciprocamente e immediatamente in merito a eventuali modifiche di tali dati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2021:414:oj#art-3