Art. 2

Definizioni

In vigore dal 8 mar 2021
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1) «componente comune»: un componente dei sistemi elettronici sviluppato a livello unionale, accessibile a tutti gli Stati membri o individuato come comune dalla Commissione per motivi di efficienza, sicurezza e razionalizzazione; 2) «componente nazionale»: un componente dei sistemi elettronici sviluppato a livello nazionale, accessibile nello Stato membro che lo ha elaborato o ha contribuito alla sua elaborazione congiunta; 3) «sistema decentrato»: un sistema transeuropeo costituito da componenti comuni e nazionali, basato su specifiche comuni; 4) «sistema transeuropeo»: una serie di sistemi collaborativi con responsabilità distribuite tra le amministrazioni nazionali e la Commissione, sviluppato in collaborazione con la Commissione.
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