Art. 2
Definizioni
In vigore dal 8 mar 2021
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1)
«componente comune»: un componente dei sistemi elettronici sviluppato a livello unionale, accessibile a tutti gli Stati membri o individuato come comune dalla Commissione per motivi di efficienza, sicurezza e razionalizzazione;
2)
«componente nazionale»: un componente dei sistemi elettronici sviluppato a livello nazionale, accessibile nello Stato membro che lo ha elaborato o ha contribuito alla sua elaborazione congiunta;
3)
«sistema decentrato»: un sistema transeuropeo costituito da componenti comuni e nazionali, basato su specifiche comuni;
4)
«sistema transeuropeo»: una serie di sistemi collaborativi con responsabilità distribuite tra le amministrazioni nazionali e la Commissione, sviluppato in collaborazione con la Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_impl:2021:414:oj#art-2