Art. 85
Limitazione dell’accesso ai dati e del trattamento dei dati
In vigore dal 8 mar 2021
Limitazione dell’accesso ai dati e del trattamento dei dati
1. I dati registrati nei componenti comuni dei sistemi elettronici da uno Stato membro possono essere consultati o trattati dal suddetto Stato membro. I dati possono anche essere consultati e trattati da un altro Stato membro se quest’ultimo è coinvolto nel trattamento di una domanda o nella gestione di una decisione cui i dati si riferiscono.
2. I dati registrati nei componenti comuni dei sistemi elettronici da un operatore economico o da un’altra persona possono essere consultati o trattati da tale operatore economico o tale persona. I dati possono anche essere consultati e trattati da uno Stato membro coinvolto nel trattamento di una domanda o nella gestione di una decisione cui i dati si riferiscono.
3. I dati del componente comune dell’ICS2 comunicati o registrati nell’interfaccia condivisa per gli operatori da un operatore economico o da un’altra persona possono essere consultati o trattati da tale operatore economico o tale persona.
4. I dati registrati nel sistema EBTI centrale da uno Stato membro possono essere trattati dal suddetto Stato membro. I dati possono anche essere trattati da un altro Stato membro se quest’ultimo è coinvolto nel trattamento di una domanda cui i dati si riferiscono, anche mediante consultazione a norma dell’. Tutti gli Stati membri possono consultare tali dati a norma dell’, paragrafo 2.
5. I dati registrati nel sistema EBTI centrale da un operatore economico o da un’altra persona possono essere consultati o trattati da tale operatore economico o tale persona. Tutti gli Stati membri possono consultare tali dati a norma dell’, paragrafo 2.
6. I dati dei componenti comuni dell’ICS2:
a)
comunicati a uno Stato membro da un operatore economico o da un’altra persona tramite l’interfaccia condivisa per gli operatori nel repertorio comune dell’ICS2 possono essere consultati e trattati da tale Stato membro nel repertorio comune dell’ICS2. Se necessario, tale Stato membro può accedere anche a tali informazioni registrate nell’interfaccia condivisa per gli operatori;
b)
comunicati o registrati nel repertorio comune dell’ICS2 da uno Stato membro possono essere consultati o trattati dal suddetto Stato membro;
c)
i dati di cui alle lettere a) e b) possono anche essere consultati e trattati da un altro Stato membro se quest’ultimo partecipa al processo di analisi e/o controllo dei rischi cui i dati si riferiscono in conformità all’articolo 186, paragrafo 2, lettere a), b) e d), e paragrafi 5, 7 e 7 bis, e all’articolo 189, paragrafi 3 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, ad eccezione dei dati registrati nel sistema dalle autorità doganali di altri Stati membri in relazione alle informazioni sui rischi per la sicurezza di cui all’articolo 186, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447;
d)
possono essere trattati dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri ai fini di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento e all’articolo 182, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. I risultati di tale trattamento possono essere consultati dalla Commissione e dagli Stati membri.
7. I dati del componente comune dell’ICS2 registrati dalla Commissione nel repertorio comune dell’ICS2 possono essere consultati e trattati dalla Commissione e dagli Stati membri.
Storico versioni
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